Cassazione Civile, Sentenza n. 32/2020 del 03/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto al Tribunale di Torino la condanna dell’INPS al pagamento, a carico del Fondo di garanzia, di 2.654,34 euro, oltre rivalutazione e interessi legali, per crediti di lavoro diversi dal TFR. Dopo l’esecutività dello stato passivo del fallimento del datore di lavoro, intervenuta il 25 maggio 2004, presentò la domanda all’INPS il 4 ottobre 2010 e instaurò il giudizio il 20 luglio 2012. Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 18 ottobre 2012, rigettò la domanda ritenendo decorso il termine annuale di prescrizione; la Corte d’appello di Torino dichiarò inammissibile l’appello con ordinanza del 22 maggio 2014, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Il lavoratore propose ricorso per cassazione contro entrambi i provvedimenti. Con il primo motivo denunciò, rispetto alla sentenza, omessa pronuncia sulla doglianza secondo cui l’INPS aveva disatteso il punto 4.5 della circolare n. 74 del 15 luglio 2008, che indicava la decorrenza della prescrizione dalla chiusura della procedura concorsuale; dedusse inoltre la lesione del legittimo affidamento e la violazione dei principi di buona fede e correttezza. Con il secondo motivo contestò la condanna alle spese, sostenendo di avere depositato la dichiarazione necessaria per l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. Gli stessi motivi furono rivolti anche contro l’ordinanza d’appello.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso quanto alla forma, perché le censure contro la sentenza e l’ordinanza d’appello erano state individuate separatamente, pur avendo contenuto coincidente. Ha dichiarato inammissibile la censura rivolta contro l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello nella parte in cui contestava nel merito la decisione, anziché limitarsi a una violazione processuale deducibile contro quel provvedimento. Ha rigettato il primo motivo contro la sentenza del Tribunale: la circolare INPS non può derogare alla legge né determinarne l’interpretazione; il diritto alla prestazione del Fondo è autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro, ha natura previdenziale e si prescrive dal momento in cui si perfezionano i presupposti che rendono proponibile la domanda. La prescrizione annuale non è interrotta dalla domanda di ammissione al passivo nei confronti del datore di lavoro. Poiché lo stato passivo era divenuto esecutivo il 25 maggio 2004 e la domanda all’INPS era stata presentata il 4 ottobre 2010, il termine era decorso. Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale non aveva considerato la dichiarazione depositata per l’esonero dalle spese, in violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente a tale statuizione e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha dichiarato il lavoratore non tenuto al pagamento delle spese dell’intero processo, comprese quelle del giudizio di legittimità; la statuizione sulle spese dell’ordinanza d’appello è stata conseguentemente riformata.
Norme richiamate
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.
L’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello per la prognosi di sua infondatezza non è autonomamente ricorribile per cassazione denunciando l’omessa pronuncia su un motivo di gravame; la censura deve rispettare i limiti di impugnabilità propri di tale ordinanza.
La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’I.N.P.S.
Per il diritto alla prestazione del Fondo di garanzia, la prescrizione decorre dal momento in cui si completa la fattispecie legale che consente di proporre la domanda all’INPS.
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 5
Orbene l’odierno ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 25.5.2004, ha presentato domanda all’I.N.P.S. in data 4 ottobre 2010 (ricorso giudiziario poi del 20.7.2012) quando il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da ritenere ormai spirato, non essendo intervenuti altri atti interrottivi.
La domanda al Fondo per i crediti di lavoro diversi dal TFR è soggetta al termine annuale di prescrizione; nella fattispecie, il termine decorreva dall’esecutività dello stato passivo e non risultavano atti interruttivi successivi.
L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2
Il diritto del lavoratore di ottenere dall’I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle somme a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro; restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva).
L’obbligazione del Fondo è una prestazione previdenziale autonoma rispetto al credito retributivo verso il datore di lavoro, non configura un’obbligazione solidale e sorge quando ricorrono i presupposti legali di insolvenza e accertamento del credito.
Il Tribunale, infatti, in violazione del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c., non ha tenuto conto della dichiarazione depositata in atti ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese di lite.
Quando è stata depositata la dichiarazione prevista per l’esonero, il giudice deve tenerne conto nel decidere sulla ripetibilità delle spese di lite.
In tali limiti deve essere riformata la sentenza di primo grado e, consequenzialmente ex art. 336 c.p.c., comma 2, l’ordinanza della Corte di appello che pure ha disposto la condanna alle spese del ricorrente.
La riforma della statuizione sulle spese della sentenza di primo grado comporta la conseguente riforma della statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento d’appello che si fondava su di essa.
In tali limiti deve essere riformata la sentenza di primo grado e, consequenzialmente ex art. 336 c.p.c., comma 2, l’ordinanza della Corte di appello che pure ha disposto la condanna alle spese del ricorrente e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, è possibile ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidere nel merito e dichiarare non ripetibili le spese dell’intero processo.
Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito la questione conseguente alla cassazione.
Massime di principio
- Il diritto del lavoratore al pagamento, da parte del Fondo di garanzia, dei crediti di lavoro diversi dal TFR è un diritto autonomo a una prestazione previdenziale, distinto dal credito verso il datore di lavoro; non sussiste un’obbligazione solidale tra datore e Fondo.
- La prescrizione del diritto alla prestazione del Fondo decorre dal perfezionamento dei presupposti legali che rendono proponibile la domanda amministrativa. In caso di procedura concorsuale, rileva l’accertamento del credito nello stato passivo divenuto esecutivo.
- La domanda di ammissione al passivo nei confronti del datore di lavoro non interrompe la prescrizione del distinto diritto alla prestazione previdenziale nei confronti del Fondo.
- Le circolari dell’INPS, anche se qualificabili come atti a contenuto normativo, hanno rilevanza interna e non possono derogare alle disposizioni di legge né vincolarne l’interpretazione; il loro contenuto non fonda, in contrasto con la legge, un affidamento tutelabile sulla decorrenza della prescrizione.
- L’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione denunciando l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, poiché la valutazione prognostica è complessiva; l’impugnazione della sentenza di primo grado deve essere articolata autonomamente.
- La dichiarazione depositata ai fini dell’esonero dalle spese deve essere considerata dal giudice; se ricorrono le condizioni dell’art. 152 disp. att. c.p.c., le spese non sono ripetibili.
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