Cassazione Civile, Sentenza n. 396/2020 del 13/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dirigente, con mansioni di direttore commerciale presso una società del gruppo, era stato licenziato il 30 giugno 2007. In primo grado il Tribunale di Ancona aveva riconosciuto soltanto una parte dell’indennità sostitutiva del preavviso e respinto la domanda di indennità supplementare per asserita ingiustificatezza del recesso. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata l’8 maggio 2017, pronunciata in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva ritenuto giustificato il licenziamento: sulla base delle prove aveva accertato l’accentramento delle competenze dirigenziali della società datrice e il trasferimento delle funzioni commerciali del ricorrente ad altri dirigenti; aveva inoltre rilevato che le attività della divisione ACEM, di cui il ricorrente curava alcune funzioni, erano state affidate all’amministratore delegato prima della cessione della divisione a terzi, perfezionata nel gennaio 2008. Nel giudizio di rinvio il dirigente aveva rinunciato alle domande relative al preavviso e al danno da mobbing. Contro la sentenza di rinvio ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 384 e 394 c.p.c. e nullità per omessa pronuncia o motivazione sulle specifiche doglianze relative al suo ruolo in azienda, all’accorpamento societario, alla direzione e cessione della divisione ACEM e alla pretestuosità del licenziamento; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi concernenti la pluralità delle mansioni svolte, la loro effettiva soppressione o redistribuzione e la tempistica della cessione di ACEM; con il terzo ha invocato la violazione dell’art. 13 del CCNL dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi, sostenendo che la prospettata cessione dell’azienda e i diritti quesiti impedivano il libero recesso; con il quarto ha dedotto la violazione dell’art. 22 del CCNL e del principio di immutabilità dei motivi di licenziamento, contestando che le funzioni indicate nella lettera di recesso fossero state effettivamente redistribuite prima della cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: il giudice di rinvio ha rispettato il principio fissato nella precedente sentenza rescindente, svolgendo una nuova valutazione del materiale istruttorio e accertando la riorganizzazione e l’accentramento delle funzioni, anche con riguardo ad ACEM; tale valutazione di merito non è censurabile in cassazione in assenza di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile. Il secondo motivo è inammissibile perché non individua nei termini richiesti un fatto storico decisivo omesso, ma sollecita una diversa valutazione di deposizioni ed elementi probatori. Il terzo motivo è inconferente: non contesta realmente l’interpretazione della norma collettiva e non supera l’accertamento secondo cui la gestione di ACEM era stata affidata all’amministratore delegato prima della successiva cessione; la disposizione contrattuale è stata inoltre richiamata per la prima volta in cassazione. Anche il quarto motivo è inammissibile perché mira a una nuova valutazione del merito e richiama per la prima volta in cassazione l’art. 22 del CCNL. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.000 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il ricorrente ne aveva dedotto la violazione per l’asserita omissione di pronuncia sulle doglianze di merito; la Corte ha respinto la censura, rilevando che il giudice di rinvio aveva rivalutato i fatti secondo le direttive della precedente cassazione.
La norma è stata invocata in relazione ai limiti del giudizio di rinvio. La Corte ha affermato che il giudice di rinvio si è attenuto ai principi e alle direttive della pronuncia rescindente.
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione al giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto rispettati i limiti e le direttive derivanti dalla precedente cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Difetta la suddetta necessaria decisività, per la pluralità di fatti censurati (di palese negazione ex se del requisito in questione: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), al di fuori del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), avendo la doglianza piuttosto il carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione probatoria della Corte di merito (v. al riguardo, specificamente, Cass. 13568/2018).
La censura di omesso esame deve individuare un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non può essere utilizzata per chiedere una diversa valutazione delle prove.
La precedente sentenza rescindente aveva richiamato l’onere datoriale di provare la giustificazione del licenziamento; nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha esaminato documenti e prove testimoniali e ha ritenuto dimostrata la riorganizzazione aziendale.
art. 41 Cost.
il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost.
La verifica della legittimità del licenziamento del dirigente per ragioni oggettive di riorganizzazione deve coordinare correttezza e buona fede con la libertà di iniziativa economica; non è necessario che la riorganizzazione coincida con l’impossibilità di proseguire il rapporto o con una situazione di crisi.
art. 13 c.c.n.l. dirigenti aziende produttrici di beni e servizi
La Corte ha ritenuto la censura inammissibile o comunque inconferente, perché non contestava l’interpretazione della norma collettiva e non incideva sulla ricostruzione dei fatti accertata nel giudizio di rinvio; la disposizione era stata richiamata per la prima volta in cassazione.
art. 22 c.c.n.l. dirigenti aziende industriali
Il richiamo alla disposizione, relativa alla specificazione dei motivi del recesso, è stato ritenuto inammissibile perché formulato per la prima volta in cassazione e diretto, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa.
D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-bis
La norma è richiamata quale parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel licenziamento individuale del dirigente, la giustificatezza può fondarsi su ragioni oggettive di riorganizzazione aziendale, senza che sia necessario dimostrare l’impossibilità di proseguire il rapporto o una crisi aziendale tale da rendere particolarmente onerosa la prosecuzione.
- La valutazione della giustificatezza del licenziamento del dirigente deve escludere l’arbitrarietà del recesso, apprezzando globalmente la coerenza delle ragioni addotte e coordinando correttezza e buona fede con la libertà di iniziativa economica.
- Quando la cassazione con rinvio è pronunciata per un vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva i poteri di indagine e valutazione della prova propri del giudice di merito nell’ambito del capo cassato, ma deve rinnovare il giudizio secondo lo schema e le direttive della pronuncia rescindente, superando le carenze o contraddizioni rilevate.
- Il motivo di ricorso per cassazione basato sull’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, come e quando sia stato discusso e la sua decisività; la deduzione di elementi probatori o la richiesta di una diversa valutazione delle prove non integra tale vizio.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito introdurre per la prima volta una censura fondata su una disposizione del contratto collettivo, né utilizzare la relativa violazione per sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove.
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