Cassazione Civile, Sentenza n. 25/2020 del 03/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (geometra pensionato)
La controversia
Il geometra, titolare di pensione di anzianità con maturazione del diritto indicata al 1° gennaio 2011 e decorrenza del trattamento dal 1° luglio 2011 per effetto della finestra mobile, aveva ottenuto nei gradi di merito il computo, ai fini della misura della pensione, degli anni dal 1978 al 1990 in cui era stato iscritto al solo Albo e che aveva successivamente riscattato. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 4 marzo 2014, aveva però respinto la domanda di rivalutazione dei redditi utilizzando i coefficienti del 2010: aveva ritenuto che, essendo il diritto maturato il 31 dicembre 2010, l’ultimo anno anteriore fosse il 2009. Con l’unico motivo principale, il pensionato ha denunciato violazione dell’art. 24 del Regolamento previdenziale e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il diritto era maturato il 1° gennaio 2011 e che, quindi, il 2010 era l’ultimo anno anteriore; ha richiamato il calcolo dei contributi per l’intero 2010 e contestato l’assenza di motivazione sulla data del 31 dicembre 2010. La Cassa, con ricorso incidentale, ha contestato invece l’inclusione dei redditi relativi agli anni riscattati nella misura della pensione, sostenendo che il riscatto rileva per l’anzianità contributiva e per l’accesso alla prestazione, ma non modifica i criteri di calcolo del trattamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha chiarito che la maturazione del diritto a pensione coincide con il perfezionamento della posizione contributivo-assicurativa richiesta e va distinta dalla decorrenza o liquidazione del trattamento; ha quindi ritenuto non censurabile l’accertamento di merito secondo cui il diritto era maturato il 31 dicembre 2010, con conseguente applicazione dei coefficienti del 2009. Ha inoltre escluso che la doglianza potesse fondarsi sul vizio di omessa motivazione nel perimetro del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., rilevando che la censura mirava anche a contestare un apprezzamento di fatto. Ha accolto il ricorso incidentale della Cassa: il riscatto degli anni di iscrizione al solo Albo, coperti dal contributo di solidarietà, incide sull’anzianità contributiva e consente l’accesso alla pensione, ma non comporta il computo dei redditi professionali relativi a quegli anni nella determinazione della misura del trattamento. La sentenza è stata cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dichiarato sussistente, a carico del ricorrente principale, il presupposto processuale per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24, commi 2 e 3, Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari
La maturazione del diritto a pensione è integrata dal perfezionamento della posizione contributivo-assicurativa prescritta per l’accesso alla pensione e si distingue dalla decorrenza del trattamento pensionistico.
La maturazione del diritto è individuata nel perfezionamento dei requisiti contributivo-assicurativi; non coincide con la data di decorrenza o di liquidazione della pensione. Per la rivalutazione dei redditi rileva l’ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto.
art. 50, commi 2 e 3, Regolamento sulla contribuzione della Cassa
Va, dunque, affermato che il riscatto è idoneo unicamente ad incidere sull’anzianità contributiva dell’assicurato, cioè a rendere utilizzabili, ai fini dell’anzianità contributiva e dell’accesso al diritto a pensione, periodi di esercizio dell’attività professionale occasionale, come tali e fino al 31 dicembre 2002, non coperti da contribuzione.
Il riscatto dei periodi di iscrizione al solo Albo rende tali periodi utili per l’anzianità contributiva e per l’accesso al diritto a pensione, ma non attribuisce rilevanza ai redditi di quegli anni ai fini della misura del trattamento.
L. 773/1982, art. 23
Anche il riscatto del periodo di iscrizione solo all’Albo professionale, ora in esame, è utile ai soli fini dell’anzianità di iscrizione e della ricostituzione della posizione contributivo-assicurativa ma non introduce alcuna deroga al criterio di calcolo del trattamento pensionistico coerentemente con il principio già espresso dal legislatore del 1982 per disciplinare l’analoga condizione del riscatto per gli iscritti solo all’Albo in possesso del requisito anagrafico richiesto dal legislatore (v., al riguardo, Cass. n. 15030 del 2018).
La disciplina legislativa richiamata è utilizzata come conferma del principio secondo cui il riscatto del periodo di iscrizione al solo Albo completa l’anzianità utile alla pensione, senza modificare il criterio di calcolo della sua misura.
D.Lgs. 509/1994
La Cassa, con il ricorso incidentale, deduce violazione dell’art. 50, commi 2 e 3, del Regolamento sulla contribuzione e dell’art. 24, comma 2, del Regolamento di attuazione dell’attività di previdenza e assistenza degli iscritti e dei loro familiari, adottati dalla Cassa e approvati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, e assume il mal governo delle predette disposizioni da parte della Corte di merito nel disattendere il principio, espresso dal legislatore del 1992 e al quale la Cassa si è uniformata, secondo il quale il riscatto del c.d. periodo di solidarietà è utile ai fini dell’anzianità di iscrizione ma non introduce alcuna deroga ai fini del criterio di calcolo della misura del trattamento pensionistico.
La sentenza richiama il decreto legislativo quale quadro di approvazione dei regolamenti della Cassa; il principio applicato sul riscatto è ricavato dalla disciplina regolamentare e dalla continuità con la disciplina legislativa previgente.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Inoltre il ricorso, trascurando la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 pretende ancora sindacabile, col ricorso per cassazione, il vizio di omessa motivazione (v., per tutte, quanto al perimetro del nuovo vizio di motivazione, Cass., Sez.u. n. 8053 del 2014) e critica l’apprezzamento di merito non conforme alle aspettative, apprezzamento, del resto, insindacabile anche a tenore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
La censura di omessa motivazione non è deducibile come tale secondo il testo modificato della norma; resta inoltre estranea al controllo di legittimità la mera critica dell’apprezzamento di merito non conforme alle aspettative della parte.
D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il rigetto del ricorso principale comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per il ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione dell’ultimo anno anteriore da utilizzare per la rivalutazione dei redditi pensionistici, la maturazione del diritto coincide con il perfezionamento della posizione contributivo-assicurativa richiesta e non con la successiva decorrenza o liquidazione del trattamento.
- Il riscatto dei periodi di iscrizione al solo albo professionale coperti dal contributo di solidarietà è utile per incrementare l’anzianità contributiva e consentire l’accesso alla pensione, ma non determina l’inclusione dei redditi riferibili a quei periodi nel calcolo della misura della prestazione.
- Il riscatto di periodi non coperti da contribuzione per attività professionale occasionale non è equiparabile alla regolarizzazione di un’omissione contributiva: esso estende la copertura assicurativa e ricostituisce la posizione contributiva nei limiti previsti, senza creare un reddito professionale virtuale ai fini del calcolo della pensione.
- Nel ricorso per cassazione, la mera contestazione dell’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito o la riproposizione del vizio di omessa motivazione non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo modificato.
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