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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29000/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per: capo A) furto aggravato di energia elettrica, commesso il 05/01/2012; capo B) ricettazione di un cavo ENEL di illecita provenienza utilizzato per l'allaccio abusivo. Tre motivi di ricorso: 1) riconoscimento della prescrizione almeno per il reato del capo A) (termine di prescrizione riferito alla data del fatto); 2) riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione ai sensi dell'art. 648 comma 2 (ora comma 5) c.p.; 3) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con rilievo che la Corte avrebbe valorizzato mere denunce a carico dell'imputato.

La decisione

Primo motivo (prescrizione capo A): accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto estinto per prescrizione il reato relativo al capo A) alla data della sentenza di appello (12/03/2021), anche considerando la sospensione ex art. 83 co. 4 dl. 18/2020 pari a 64 giorni; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo A). Secondo motivo (attenuante della ricettazione): inammissibile per mancata deduzione in sede di appello, ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p. Terzo motivo (circostanze attenuanti generiche): inammissibile; la Corte territoriale ha motivato il diniego richiamando precedenti penali dell'imputato, motivazione ritenuta non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in cassazione. Poiché l'annullamento del capo A) incideva sulla determinazione della pena per il capo B) (aumento per continuazione), la Corte di Cassazione ha rideterminato la pena per il reato di ricettazione (capo B) in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Usato insieme all'art. 161 c.p. per determinare la durata della prescrizione applicabile al reato commesso il 05/01/2012; ha contribuito al calcolo che ha portato all'estinzione del reato prima della decisione della Corte d'appello.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato con l'art. 157 per determinare il termine di prescrizione concreto, apprezzato dalla Corte per dichiarare estinto il reato del capo A).

  • art. 83 comma 4, dl. 17/03/2020 n. 18

    Disposizione che ha sospeso il decorso dei termini di prescrizione per 64 giorni in relazione alle misure emergenziali COVID; la Corte ha tenuto conto di tale sospensione nel calcolo, ritenendola comunque insufficiente a impedire la prescrizione maturata prima del 12/03/2021.

  • art. 648 comma 2 (ora comma 5) cod. pen.

    Riferito all'ipotesi attenuata della ricettazione; la Corte ha rilevato che la doglianza relativa al riconoscimento dell'ipotesi attenuata non era stata sollevata in appello e pertanto non poteva essere esaminata in cassazione.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che impone la previamente deduzione dei motivi in appello a pena di inammissibilità in Cassazione; applicata per dichiarare inammissibile il motivo relativo all'attenuazione della ricettazione.

  • art. 620 lett. f) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla in parte la sentenza senza rinvio, di determinare la pena residua; la Corte lo ha utilizzato per rideterminare la pena del capo B) dopo l'annullamento per prescrizione del capo A).

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato per giustificare il ricorso trattato con contraddittorio scritto; rilevante per la procedura, non per il merito sostanziale.

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata con riferimento alla data del fatto e tenendo conto di tutte le sospensioni previste (es. misure emergenziali): se il termine è maturato prima della pronuncia della Corte territoriale, il reato può essere dichiarato estinto in Cassazione.
  • I motivi non dedotti in appello, ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p., sono inammissibili in Cassazione: per mantenere un'argomentazione utile al giudizio di legittimità è necessario sollevarla già nel gravame.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede che l'istanza specifichi elementi concreti e documentabili tali da giustificare un trattamento di favore; il richiamo ai precedenti penali può legittimare il diniego se non emergono elementi positivi a favore dell'imputato.
  • Quando la Cassazione annulla per prescrizione un capo di imputazione che ha influito sulla determinazione della pena (es. aumento per continuazione), essa può e deve rideterminare la pena residua ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Le sospensioni normative (come quelle emergenziali) devono essere computate con precisione nel calcolo dei termini: la loro esistenza non garantisce automaticamente la non prescrizione se il residuo termine è comunque scaduto.
  • Per ottenere il riconoscimento di ipotesi attenuate (es. attenuazione della ricettazione) è necessario che la questione sia formulata e motivata tempestivamente nelle fasi di merito, pena l'inammissibilità in sede di legittimità.

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