Cassazione Civile, Ordinanza n. 28289/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva disconosciuto, per asserita mancanza di inerenza e per ritenuta eccessiva onerosità, la deduzione dei costi di locazione di un terreno utilizzato come centro di raccolta rifiuti, recuperando IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2010. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR dell'Abruzzo aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo provata sia l'inerenza del costo sia la congruità del canone rispetto al valore locativo del terreno, valorizzando la documentazione prodotta e criticando le perizie poste a base dell'accertamento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi connessi, violazione dell'art. 2697 c.c. e, nel secondo motivo, anche dell'art. 109 TUIR: ha sostenuto che, a fronte della contestazione dell'antieconomicità delle operazioni e della deduzione del costo, spettasse al contribuente provare non solo l'esborso, ma anche la liceità/funzionalità della spesa e la sua idoneità a produrre reddito; ha quindi censurato la CTR per avere mal governato l'onere della prova.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che, in materia di deduzione dei costi e detrazione IVA, il contribuente deve provare l'esistenza del costo, la sua inerenza all'attività d'impresa e, se contestata dall'Amministrazione, anche la coerenza economica/congruità della spesa. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che la locazione riguardasse un bene strumentale all'attività di raccolta e trattamento rifiuti e che il canone fosse conforme al valore locativo, mentre le critiche dell'Ufficio si fondavano su valutazioni soggettive e tecnicamente errate. Poiché tali apprezzamenti di merito non erano sindacabili nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il ricorso è stato rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio secondo cui l'onere di provare l'esistenza del costo, la sua inerenza e, se contestata, la sua coerenza economica grava sul contribuente.
La norma è richiamata per affermare che, ai fini della deducibilità dei costi, la spesa deve essere non solo sostenuta ma anche funzionale alla produzione del reddito e coerente economicamente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Viene richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
È richiamato per il limite al sindacato sul vizio motivazionale nei casi in cui sia applicabile la disciplina dell'inammissibilità dell'appello/duplice conforme.
Richiamato solo per dare conto della trattazione camerale con contraddittorio regolarmente instaurato.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette e IVA, il contribuente che intenda portare in deduzione o detrazione un costo deve dimostrarne l'esistenza, l'inerenza all'attività d'impresa e, se l'Ufficio contesta anche il profilo economico, la congruità/coerenza economica della spesa.
- La sola contabilizzazione del costo non basta: occorre una documentazione idonea a evidenziarne importo, ragione e collegamento funzionale con l'attività imprenditoriale.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che il bene o servizio è strumentale all'attività svolta e che il corrispettivo è congruo rispetto al valore di mercato, tale valutazione è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale consentito dalla legge.
- Se l'avviso di accertamento si fonda su valutazioni peritali o tecniche superate o manifestamente inattendibili, il giudice può disattenderle valorizzando gli elementi concreti emergenti dagli atti e dalle consulenze di parte.
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