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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20270/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 85.091,00 oltre accessori, fondato su assegni e scritture private. I debitori proponevano opposizione sostenendo di avere già pagato le somme richieste e producendo documentazione ritenuta dal giudice di merito idonea a dimostrare l'estinzione del debito. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo che, una volta provato dai debitori il fatto estintivo, gravasse sul creditore l'onere di dimostrare che quei pagamenti si riferivano ad altri rapporti obbligatori diversi da quelli azionati; tale prova, secondo i giudici di merito, non era stata fornita. Nel ricorso per cassazione il creditore deduceva: violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; violazione dell'art. 1193 c.c. sulla imputazione dei pagamenti; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su alcuni motivi d'appello; violazione degli artt. 2727, 2729 e 116 c.p.c. per pretesa indebita costruzione di una presunzione di pagamento; ulteriore omessa pronuncia su questioni di novazione e su un asserito credito residuo. I controricorrenti resistevano chiedendo il rigetto, anche eccependo l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, provato dal debitore il pagamento idoneo a estinguere il debito azionato, incombe sul creditore che voglia imputare quei pagamenti ad altri crediti l'onere di dimostrare la diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c.; nella specie tale prova non era stata data. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non colpivano la ratio decidendi, essendo la sentenza di merito fondata su un accertamento positivo e diretto dell'estinzione del credito e non su presunzioni di pagamento; inoltre tali censure miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale documentale, non consentita in cassazione. Ha respinto il quinto motivo rilevando che la motivazione di merito, basata su precisi riscontri documentali e sull'accertata estinzione del debito, implicava l'esclusione di qualsiasi novazione e che, comunque, la censura era priva di specificità. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, perché non formulava una specifica censura alla sentenza di primo grado e perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato il fascicolo monitorio e deciso sul thema decidendum, escludendo l'esistenza di un credito residuo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che il debitore abbia dimostrato un pagamento idoneo a estinguere il debito azionato, il creditore che intenda imputare quel pagamento ad altro credito deve provarne i presupposti.

  • art. 1193 c.c.

    L'imputazione dei pagamenti ad un diverso rapporto obbligatorio richiede la prova, a carico del creditore che la invochi, della riferibilità del pagamento ad altro credito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur senza affrontare analiticamente ogni profilo, esclude implicitamente la tesi incompatibile con l'accertamento compiuto sul credito e sul pagamento.

  • art. 2727 c.c.

    Le censure sulla presunzione risultano inconferenti se la decisione non si fonda su una presunzione ma su un accertamento diretto dei fatti documentali.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione presuntiva non è pertinente quando il giudice di merito abbia ricostruito in concreto e documentalmente i rapporti tra le parti.

  • art. 116 c.p.c.

    In sede di legittimità non è consentita una richiesta di nuova valutazione delle prove documentali e del loro peso probatorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    I motivi di ricorso che denunciano violazioni di legge o nullità processuali devono colpire la ratio decidendi e non possono risolversi in una critica meramente fattuale o rivalutativa.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità legata alla norma è respinta perché non era dedotto un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con memoria del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il debitore provi di avere eseguito pagamenti idonei a estinguere il debito azionato, il creditore che sostenga l'imputazione di tali somme ad altri rapporti obbligatori deve dimostrare la diversa imputazione e il titolo del proprio credito residuo.
  • L'onere della prova non si inverte in modo automatico a favore del creditore: resta fermo che il debitore deve provare il fatto estintivo, ma una volta assolto tale onere, la prova contraria sulla riferibilità dei pagamenti a crediti diversi grava sul creditore che li invochi.
  • Le censure di legittimità sono inammissibili quando mirano solo a una diversa lettura dei documenti e delle risultanze istruttorie, senza aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. se la decisione di merito, pur non esaminando espressamente ogni singola deduzione, rende incompatibile la soluzione adottata con la tesi di parte e quindi la respinge implicitamente.
  • La doglianza relativa a presunzioni è irrilevante quando il giudice abbia fondato la decisione su un accertamento diretto e documentale dell'estinzione del credito, non su un ragionamento inferenziale.
  • Se il giudice di merito accerta l'integrale soddisfacimento del credito azionato e il creditore non prova un diverso residuo, la domanda monitoria deve essere definitivamente respinta.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImputazione dei pagamentiImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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