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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02442/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società cooperativa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni di somministrazione pasti rese presso l’aeroporto di Rimini a favore dei dipendenti di una società di handling. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo di non essere parte del contratto, che sarebbe stato stipulato con altra società di gestione aeroportuale, e di dovere soltanto una somma minore non contestata. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la conclusione del contratto, e condannava l’opponente al pagamento della somma pacifica. La Corte d’appello confermava nel merito: la prestazione era provata, ma non era dimostrato un accordo contrattuale vincolante tra le parti; la semplice sottoscrizione dei registri dei pasti da parte dei dipendenti non bastava a provare il contratto. La cooperativa ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2709, 2710 e 2720 c.c., sostenendo che le fatture accettate, anche tacitamente, provavano il rapporto contrattuale e che la controparte aveva pagato alcune fatture; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., contestando la valutazione delle prove, l’apprezzamento delle testimonianze e la distribuzione dell’onere probatorio; 3) violazione dell’art. 1327 c.c., deducendo che il contratto si sarebbe concluso con l’inizio dell’esecuzione anche senza scambio formale di consensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la fattura commerciale, quando il rapporto sia contestato, non prova da sola la conclusione del contratto ma al più costituisce un indizio; può fare piena prova solo se risulti accettata dal destinatario. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile quanto al vizio motivazionale per la presenza di doppia conforme e per la mancata indicazione di un fatto storico decisivo omesso; infondato nella restante parte perché le censure miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione, e perché l’onere di provare l’esistenza del contratto gravava correttamente sulla parte attrice/ingiungente. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia per profili di novità sia perché l’art. 1327 c.c. presuppone una delle condizioni tassative previste dalla norma, non allegata né provata nella specie. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore presa d’atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Delimita i possibili vizi deducibili in cassazione; il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il requisito di specificità del ricorso non va interpretato in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel processo.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    È denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a una regola legale; non consente di censurare il semplice diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 2697 c.c.

    L’errore censurabile in cassazione riguarda solo l’errata ripartizione dell’onere della prova; non è configurabile quando si contesti l’apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito.

  • art. 2709 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria di documenti commerciali, ma la Corte ribadisce che la fattura contestata non prova da sola il contratto.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulle scritture contabili; la Corte non ne riconosce efficacia probatoria piena nel caso di rapporto contrattuale contestato.

  • art. 2720 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di valorizzare i documenti commerciali; la Corte esclude che basti, nel caso concreto, a dimostrare il rapporto contrattuale.

  • art. 1327 c.c.

    Il contratto può concludersi con l’inizio dell’esecuzione solo se ricorre una delle condizioni tassative previste dalla norma: natura dell’affare, usi o richiesta espressa del proponente; tali presupposti non risultavano allegati.

  • art. 645 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura è idonea a fondare il monitorio, ma non costituisce di per sé prova piena del credito nel successivo giudizio di cognizione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La fattura commerciale, se il rapporto sottostante è contestato, non vale da sola come prova piena della conclusione del contratto, ma soltanto come elemento indiziario; può acquistare piena efficacia probatoria solo se risulti accettata dal destinatario.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che agisce per il pagamento deve provare il titolo contrattuale del proprio credito, non essendo sufficiente dimostrare la sola esecuzione della prestazione o il suo godimento da parte del destinatario materiale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito: è deducibile solo se il giudice ha utilizzato prove non introdotte dalle parti o ha attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare il mero dissenso sulla maggiore o minore attendibilità delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, la censura motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il contratto concluso con inizio di esecuzione ex art. 1327 c.c. richiede la ricorrenza di presupposti tassativi; in difetto di allegazione e prova di tali condizioni, non può presumersi la conclusione del contratto per il solo avvio della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoProveImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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