Cassazione Civile, Ordinanza n. 19615/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo notificato da riscossione coattiva, estendendo la contestazione alle cartelle di pagamento e ai ruoli presupposti. In primo grado il giudice tributario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per una parte delle cartelle relative a sanzioni amministrative e carichi contributivi/enti territoriali, mantenendo invece la giurisdizione tributaria per i carichi fiscali e riducendo il fermo alle sole somme tributarie. La società di riscossione aveva poi proposto appello, ma la Corte tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo giuridicamente inesistente la notificazione del gravame eseguita via PEC al difensore della contribuente. Nel ricorso per cassazione, la società di riscossione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c. perché la notificazione dell'appello avrebbe comunque raggiunto il suo scopo; 3) questione di legittimità costituzionale delle norme sulla notificazione telematica nel processo tributario. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo e assorbito il terzo.
La decisione
La Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza d'appello, pur sintetica, rendesse percepibile la ratio decidendi dell'inammissibilità. Ha invece accolto il motivo sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, affermando che la notificazione via PEC dell'appello non poteva essere qualificata automaticamente come inesistente per il solo difetto di firma digitale, dovendosi verificare in concreto se l'atto fosse pervenuto al destinatario con paternità certa e avesse consentito il pieno esercizio del contraddittorio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione applicando il principio sulla nullità sanabile della notificazione telematica. Spese del giudizio di legittimità demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha precisato che il vizio sussiste solo nei casi estremi di assenza o apparenza radicale della motivazione.
la violazione rileva solo quando la motivazione manchi materialmente, sia apparente, perplessa o intrinsecamente incomprensibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 111 Cost.
artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.
la Corte lo ha applicato nel senso che il vizio di notificazione è sanabile quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ha avuto conoscenza effettiva dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
indicata come rubrica del motivo, ma la doglianza sostanziale riguardava la sanatoria della notificazione.
art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato nella questione di legittimità costituzionale relativa alla notificazione telematica.
art. 12, comma 3, d.lgs. n. 156 del 2015
richiamato nella questione di legittimità costituzionale relativa alla notificazione telematica nel processo tributario.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nella questione di legittimità costituzionale relativa alla notificazione telematica nel processo tributario.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale relativa alla notificazione telematica.
art. 16 D.M. 4 agosto 2015
richiamato nella questione di legittimità costituzionale relativa alla notificazione telematica.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il ragionamento decisorio non consenta di ricostruire il fondamento della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra nullità.
- Nel processo, la notificazione eseguita in forma telematica non è automaticamente inesistente per un vizio formale come il difetto di firma digitale: occorre verificare se l'atto sia comunque riconducibile con certezza al mittente e abbia raggiunto il suo scopo.
- La distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione va risolta in senso restrittivo per l'inesistenza, privilegiando, quando possibile, la sanatoria del vizio in presenza di effettiva conoscenza dell'atto e pieno esercizio del contraddittorio.
- Le forme processuali hanno natura strumentale e non possono essere elevate a fine in sé, sicché il loro mancato rispetto non produce effetti demolitori se la funzione dell'atto è stata comunque realizzata.
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