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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31474/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda di accertamento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da un cittadino senegalese. Contro il decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva un vizio preliminare e assorbente: la procura speciale apposta in calce al ricorso non rispettava il requisito previsto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, poiché il difensore aveva autenticato la firma del ricorrente senza certificare espressamente che la data del rilascio della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a chiedere di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo invalida la procura speciale perché priva della certificazione da parte del difensore della posteriorità della sua data rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Non ha pronunciato sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "requise la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"; obbligo di certificazione della data di rilascio della procura

    nei ricorsi per cassazione contro decreti resi nel procedimento speciale in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve indicare in modo espresso che è stata rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre all'autenticità della firma del conferente.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    costituiscono il regime ordinario della procura speciale, rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito ulteriore e speciale.

  • Corte cost., sent. n. 13 del 2022

    ha ritenuto non contrastante con Costituzione, CEDU, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e direttiva 2013/32/UE l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, che richiede la certificazione della data di rilascio della procura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità superato dalla Corte costituzionale.

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità superato dalla Corte costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità superato dalla Corte costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità superato dalla Corte costituzionale.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione al diritto UE e alla CEDU, senza che l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, sia stata ritenuta incompatibile.

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    richiamato dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale, senza esito ostativo all'interpretazione accolta.

  • art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamato dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale.

  • art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale.

  • art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale.

  • art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale.

  • L. 848/1955

    menzionata quale legge di ratifica ed esecuzione della CEDU.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nel procedimento di protezione internazionale disciplinato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale non è validamente rilasciata se il difensore non certifica espressamente che la data del conferimento è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, non si esaurisce nell'autenticazione della firma del conferente: deve risultare anche la posteriorità temporale della procura rispetto alla comunicazione del decreto.
  • La mancanza di tale specifica certificazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che la Corte possa esaminare i motivi di impugnazione nel merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non è necessaria una statuizione sulle spese di lite; permane invece l'obbligo di dare atto dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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