Cassazione Civile, Ordinanza n. 08746/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente dell'ente previdenziale, inquadrato come dirigente con profilo di professionista geologo, aveva chiesto di essere ammesso alla selezione interna per il passaggio al primo livello differenziato di professionalità con decorrenza 1 gennaio 2005, nonché il riconoscimento delle relative differenze retributive. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto ad accedere alla selezione e ordinato all'ente di attivare le procedure. La corte d'appello aveva confermato. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva: secondo il ricorrente, la selezione avrebbe dovuto essere regolata non dall'art. 85 del CCNL dell'area VI della dirigenza 2002-2005, ma dall'art. 87 del precedente CCNL del 1996, perché la decorrenza del livello richiesto era anteriore alla sottoscrizione del nuovo contratto. Ne derivava, per l'ente, che il requisito di anzianità per partecipare era di sei anni e non di due, cosicché il dipendente non avrebbe avuto titolo a partecipare. In subordine, l'ente sosteneva che anche l'art. 13 del CCNL 2004-2005 confermasse la necessità di applicare i vecchi criteri alle procedure relative a decorrenze anteriori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, una volta entrato in vigore il CCNL dell'area VI 2002-2005, le procedure selettive per il riconoscimento dei livelli differenziati iniziate dopo tale entrata in vigore sono disciplinate dall'art. 85 del nuovo contratto, anche se riguardano una decorrenza anteriore alla sua sottoscrizione. Ha escluso che l'art. 13 del CCNL 2004-2005 introducesse una deroga, perché quella norma concerne la rideterminazione dei contingenti e il rinvio ai criteri e alle procedure di cui al comma 4 dell'art. 85, non ai requisiti di anzianità del comma 3. È stato quindi affermato il principio di diritto secondo cui le procedure concernenti il riconoscimento dei livelli differenziati iniziate dopo l'entrata in vigore del CCNL 2002-2005 sono disciplinate dall'art. 85 di tale CCNL, ancorché abbiano decorrenza anteriore alla sottoscrizione dello stesso. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 85 CCNL area VI dirigenza quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
"Il presente articolo sostituisce l’art. 87 del CCNL 11/10/1996, che viene pertanto disapplicato"
La norma, una volta entrata in vigore, disciplina le procedure selettive per i livelli differenziati iniziate dopo la sua efficacia; i requisiti di accesso previsti dal comma 3 non sono esclusi solo perché la decorrenza del livello richiesto sia anteriore alla sottoscrizione del contratto.
art. 13 CCNL per il biennio economico 2004-2005
"La ridefinizione dei contingenti dei livelli di professionalità, contrattualmente finanziata, implica lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 85, comma 4"
La disposizione riguarda la rideterminazione dei contingenti e il rinvio ai criteri/procedure di selezione, ma non disciplina né richiama i requisiti di anzianità per l'accesso al livello differenziato.
art. 87 CCNL 11 ottobre 1996
È il previgente regime contrattuale, superato e disapplicato dall'art. 85 del nuovo CCNL per le procedure iniziate dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo.
Richiamati dal ricorrente per sostenere un'interpretazione della disciplina collettiva diversa da quella accolta dai giudici di merito e dalla Cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Le procedure selettive nel pubblico impiego, salvo deroga espressa, sono regolate dalla disciplina vigente al momento della loro indizione, anche se riguardano posizioni o decorrenze anteriori.
- Se il nuovo contratto collettivo sostituisce espressamente il precedente, la norma previgente non continua ad applicarsi alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo testo, salvo specifica previsione contraria.
- Il rinvio contenuto in una disposizione contrattuale ai "criteri e procedure" di selezione non implica automaticamente il richiamo anche ai diversi requisiti soggettivi di accesso, se questi sono regolati da altra parte del contratto non espressamente richiamata.
- Nell'interpretazione del contratto collettivo occorre distinguere tra regole sui contingenti, sui criteri di selezione e sui requisiti di partecipazione, evitando di estendere analogicamente una disciplina ad ambiti non menzionati.
- In caso di soccombenza, le spese di lite seguono la parte che perde il giudizio e può essere posto a carico del soccombente anche l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08691/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08698/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08707/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08710/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08734/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08735/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →