Cassazione Civile, Ordinanza n. 05656/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre procedimenti di opposizione promossi dalla Presidenza del Consiglio avverso altrettanti decreti di liquidazione emessi in favore di un consulente tecnico d'ufficio nominato in tre giudizi paralleli di opposizione a decreti ingiuntivi ottenuti da istituti bancari contro la Presidenza. La posizione dell'Amministrazione era che la garanzia statale ex art. 4 l. n. 224/1998, prestata per finanziamenti originariamente erogati a una società e poi accollati ai partiti interessati, fosse sussidiaria e richiedesse la previa verifica della consistenza patrimoniale dei debitori e delle iniziative di aggressione del patrimonio; in tale contesto era stata chiesta anche una CTU sulla consistenza del patrimonio immobiliare. Il ricorso per cassazione articola due motivi: con il primo deduce nullità dell'ordinanza per violazione delle norme sul procedimento di opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, sostenendo che la decisione dovesse essere resa dal presidente del tribunale e non dal giudice monocratico; con il secondo denuncia motivazione apparente e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., perché il tribunale avrebbe respinto la doglianza sulla triplicazione dei compensi limitandosi al dato formale dell'autonomia dei tre giudizi, senza confrontarsi con la sostanziale identità e sovrapponibilità delle attività peritali svolte.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, all'interno del medesimo ufficio giudiziario, non si pongono questioni di competenza tra presidente del tribunale e giudice monocratico, ma solo di distribuzione tabellare degli affari, sicché la decisione resa dal giudice monocratico non è nulla. Accoglie invece il secondo motivo: reputa la motivazione del tribunale apparente e internamente contraddittoria, perché da un lato valorizza l'autonomia formale dei tre giudizi e dei relativi incarichi, mentre dall'altro esamina le consulenze come se fossero una sola, senza verificare quali attività fossero davvero comuni e senza confrontarsi con la censura sulla sostanziale identità delle prestazioni. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione o comunque al giudice del rinvio, affinché rivaluti l'attività effettivamente svolta dal CTU nei tre incarichi e applichi, se del caso, le riduzioni previste dall'art. 13 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La garanzia statale richiamata dall'opponente era invocata come garanzia sussidiaria; la Corte non entra nel merito di tale disciplina perché la questione non è decisiva nella presente ordinanza.
Richiamato dalla ricorrente come norma procedurale relativa all'opposizione ai decreti di liquidazione.
"il presidente possa chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"
La Corte esclude che da tale disposizione derivi la nullità della decisione resa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale, poiché si tratta di organizzazione interna dell'ufficio e non di competenza in senso tecnico.
Richiamato nel primo motivo come norma sulla nullità del provvedimento, ma ritenuto non violato nei termini prospettati.
Richiamato nel primo motivo come fondamento della nullità denunciata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La Corte ritiene che la motivazione del tribunale sia solo apparente e contraddittoria, integrando il vizio denunciato.
art. 13 dell'allegato al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002
Nel rinvio il giudice dovrà applicare le riduzioni previste per le attività comuni o comunque ripetute nelle diverse consulenze.
Massime di principio
- All'interno del medesimo ufficio giudiziario, la circostanza che un'opposizione alla liquidazione dei compensi degli ausiliari sia decisa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non determina nullità del provvedimento, poiché non si tratta di una questione di competenza ma di mera distribuzione tabellare degli affari.
- La motivazione è apparente quando il giudice, a fronte di una specifica censura sulla sostanziale identità di più prestazioni professionali, si limita a valorizzare il dato formale dell'autonomia dei procedimenti senza verificare in concreto quali attività siano state effettivamente ripetute o comuni.
- Nella liquidazione dei compensi per consulenze tecniche svolte in più giudizi, il giudice deve accertare l'attività realmente eseguita e distinguere le prestazioni effettivamente autonome da quelle ripetute o sovrapponibili, applicando le eventuali riduzioni previste dalla disciplina tariffaria.
- Una decisione che utilizzi contemporaneamente la pluralità formale dei giudizi per giustificare compensi separati e, al contempo, tratti le consulenze come un'unica prestazione ai fini della valutazione del compenso, è affetta da insanabile contraddizione logica e quindi da vizio di motivazione.
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