Cassazione Civile, Ordinanza n. 08717/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti di una società operante nel settore della depurazione delle acque e del relativo socio di maggioranza, l'Ufficio emetteva tre distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2011: uno nei confronti del socio, relativo a maggiori ricavi, uno per maggiori ritenute su dividendi da partecipazione non qualificata, e uno per maggior reddito di capitale conseguente a quanto accertato in capo alla società. I contribuenti impugnavano gli atti e la CTP accoglieva i ricorsi, ritenendo non adeguata la prova dell'Ufficio. In appello, la CGT di secondo grado dichiarava l'estinzione dell'intero processo per cessata materia del contendere, ritenendo rilevante la definizione agevolata della lite pendente. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 1, comma 195, L. n. 197/2022, sostenendo che la domanda di definizione agevolata era stata proposta solo per una delle controversie autonome, cioè quella relativa a un solo avviso di accertamento, e non per tutti gli atti impugnati; con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, ma tale censura veniva poi assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la definizione agevolata era stata presentata soltanto per l'avviso di accertamento n. TVM010103733/2016, relativo al socio, e non anche per gli altri due atti impugnati. Pertanto la CGT non poteva dichiarare l'estinzione dell'intero giudizio per cessata materia del contendere, ma soltanto della porzione di causa riferita alla singola controversia autonoma oggetto di definizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché prosegua il giudizio per gli avvisi n. TVM030103730/2016 e n. TVM070103735/2016 e provveda anche sulle spese di tutti i gradi. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 1, comma 195, L. 29 dicembre 2022, n. 197
per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata ... Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato
La domanda di definizione agevolata deve essere proposta separatamente per ogni controversia autonoma, cioè per ciascun atto impugnato; la definizione di una sola lite non estende i suoi effetti alle altre controversie riunite ma autonome.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
L'estinzione per cessata materia del contendere può essere dichiarata solo nei limiti della controversia effettivamente definita o cessata, non automaticamente sull'intero giudizio se permangono altre liti autonome.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge dedotta con il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per il secondo motivo di ricorso, poi assorbito.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituiva la base normativa dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente.
art. 27 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per l'avviso relativo alle ritenute su partecipazione non qualificata.
Massime di principio
- Quando più avvisi di accertamento sono stati impugnati con ricorsi riuniti, ciascun atto conserva la propria autonomia ai fini della definizione agevolata della lite pendente.
- La domanda di definizione agevolata prevista dalla legge speciale deve essere presentata e perfezionata distintamente per ciascuna controversia autonoma; la regolarità della domanda relativa a un solo atto non estingue il giudizio per gli altri atti non inclusi nella definizione.
- Se la decisione di merito dichiara l'estinzione dell'intero processo senza verificare che la definizione agevolata riguardi tutti gli atti impugnati, la sentenza viola la disciplina della lite pendente e va cassata con rinvio.
- La cessazione della materia del contendere opera solo entro il perimetro della controversia effettivamente definita, non rispetto a capi autonomi o atti diversi rimasti estranei alla domanda di definizione.
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