Cassazione Civile, Ordinanza n. 07194/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall'attività peritale resa da un professionista per migliaia di sinistri affidatigli da due compagnie assicurative poi confluite nella resistente. Le compagnie avevano pagato le fatture emesse negli anni 2003-2009, mentre il professionista sosteneva di avere ricevuto solo acconti e di avere svolto attività più ampia e complessa di quella indicata in fattura, chiedendo quindi il pagamento di ulteriori compensi. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale del professionista e condannato le compagnie al pagamento di Euro 59.442,39; la Corte d'appello, invece, riformando la decisione, ha ritenuto provato un accordo tacito sul compenso a forfait, desumendolo dalla fatturazione per lungo tempo senza riserve, dall'assenza di contestazioni durante il rapporto e dalla mancata richiesta di compensi aggiuntivi fino alla cessazione degli incarichi. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1324, 2710, 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che le fatture provano solo quanto in esse indicato e non la pattuizione sottostante, e che la Corte avrebbe trascurato prove testimoniali e interrogatorio formale circa attività ulteriori non pagate; 2) violazione degli artt. 2 e 3 L. 287/1990, lamentando che la Corte non avesse dichiarato la nullità dell'accordo, pur avendo riconosciuto che il compenso era stato imposto dalle compagnie in posizione dominante; 3) violazione dell'art. 2230 c.c., assumendo che, in mancanza di accordo sul compenso, dovesse applicarsi la tariffa professionale residuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva fondato la decisione su una pluralità di elementi convergenti (fatture non indicate come acconti, pagamento per un lungo periodo, assenza di contestazioni, richiesta di compensi aggiuntivi solo dopo la cessazione del rapporto), svolgendo una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione plausibile. Ha inoltre affermato che non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice d'appello non aveva utilizzato prove inesistenti né attribuito a una prova un valore diverso da quello legale. Dal rigetto del primo motivo è derivato l'assorbimento del terzo motivo, essendo stato confermato l'accordo sul compenso e quindi venendo meno il presupposto per l'applicazione di un criterio residuale di quantificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo adeguato che la questione di nullità per violazione della disciplina antitrust fosse stata dedotta nei gradi di merito, né poteva introdursi in cassazione un accertamento di fatto non più consentito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'efficacia delle fatture e della prova del contenuto contrattuale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
invocato per sostenere la limitata efficacia probatoria delle fatture tra imprenditori; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la decisione si fondava su un apprezzamento complessivo delle risultanze
richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o attribuisce a una fonte probatoria un'informazione non ricavabile; nel caso concreto ciò non è avvenuto
non è violato se il giudice non attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge; nella specie la Corte d'appello si è limitata a valutare liberamente le risultanze
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma del mezzo di ricorso invocata per denunciare violazioni di legge
è stato richiamato per dichiarare inammissibile il deposito in cassazione di documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo eccezioni non ricorrenti
richiamato con riferimento alla memoria depositata in cassazione
art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287
invocato per la dedotta nullità dell'accordo per abuso di posizione dominante, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 3 L. 10 ottobre 1990, n. 287
richiamato insieme all'art. 2 della medesima legge come base della nullità antitrust dedotta dal ricorrente
richiamato per sostenere l'applicazione della tariffa professionale in assenza di accordo sul compenso; la doglianza è stata assorbita dal riconoscimento dell'accordo tacito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- La fattura, nel rapporto professionale, può costituire un elemento indiziario del contenuto dell'accordo economico, ma la sua valutazione va compiuta insieme a tutti gli altri elementi acquisiti; il giudice di merito può desumere un accordo tacito sul compenso dalla protratta emissione e accettazione delle fatture senza contestazioni.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito fonda la decisione su prove inesistenti o attribuisce a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento; non è consentita in cassazione una mera richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
- Quando si deduce in cassazione la nullità di un accordo per violazione della disciplina antitrust, il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata prospettata nei gradi di merito; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Se il giudice di merito accerta l'esistenza di un accordo tacito sul compenso professionale, viene meno il presupposto per applicare criteri residuali di determinazione del corrispettivo previsti in mancanza di pattuizione.
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