Sentenza del 29/12/2022 n. 6455 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazione - Cartella Esattoriale - Indirizzo Pec non presente In pubblici registri - Inesistenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che l'invio della cartella esattoriale da un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri è pacificamente illegittimo e, in quanto inesistente, non è sanabile; conseguentemente la notifica è stata dichiarata invalida e la cartella non produrrebbe effetti giuridici validi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della notifica di una cartella esattoriale effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici registri: si deduce l'illegittimità e la inesistenza della notifica per mancato rispetto dei requisiti formali relativi agli indirizzi PEC utilizzabili per le notifiche.
Norme richiamate
la norma richiede l'uso e la registrazione degli indirizzi di comunicazione elettronica; il giudice ha interpretato che la validità delle notifiche via PEC è subordinata all'utilizzo di indirizzi iscritti negli appositi pubblici registri.
regolamenta le modalità di notifica degli atti di riscossione; la corte ha ritenuto che i requisiti di forma previsti per la notifica devono essere rispettati anche quando la modalità è la PEC, pena la inesistenza dell'atto notificato.
disciplinando la posta elettronica certificata, la norma attribuisce efficacia giuridica alle comunicazioni PEC solo se effettuate secondo le regole e tramite indirizzi riconosciuti; il giudice ha richiamato questo principio per escludere la validità della notifica effettuata da indirizzo non registrato.
Giurisprudenza: Cass. ord. 17346/2019; CTR Lazio sent. 4508/2021
le pronunce richiamate confermano il principio secondo cui le notifiche via PEC da indirizzi non presenti nei pubblici registri sono illegittime e non sanabili; sono state usate come ratio decidendi per dichiarare l'inesistenza della notifica impugnata.
Massime di principio
- Una notifica via PEC è valida solo se l'indirizzo mittente e/o destinatario risulta iscritto nei pubblici registri competenti; in mancanza la notifica può essere considerata inesistente.
- L'inesistenza della notifica per difetto formale (PEC non registrata) non è sanabile con successivi atti o comportamenti delle parti: va impugnata tempestivamente per ottenere l'annullamento degli effetti.
- La circostanza che il destinatario abbia effettivamente ricevuto o letto il messaggio PEC non sostituisce la conformità formale richiesta dalla normativa: la regolarità dell'indirizzo nei registri è requisito autonomo di validità.
- Gli enti pubblici e gli agenti di riscossione devono utilizzare esclusivamente indirizzi PEC ufficiali e registrati per le notifiche degli atti esattoriali; l'uso di indirizzi non registrati espone l'atto al rischio di nullità.
- In caso di ricezione di una cartella esattoriale via PEC, verificare immediatamente l'iscrizione dell'indirizzo nei pubblici registri, conservare le intestazioni e gli elementi tecnici del messaggio (prova di invio/ricezione) e proporre ricorso/impugnazione nei termini se l'indirizzo non risulta regolare.
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