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Sentenza

Sentenza del 29/12/2022 n. 1283 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso, presentato il 4 aprile 2022, impugnava l’atto di recupero del credito d’imposta n. ------/2021, notificato il 26 gennaio 2022 al curatore e il 2 febbraio 2022 alla società. L’Agenzia contestava l’uso in compensazione di 77.910,31 euro di credito R&S relativo al 2017. La società deduceva: (A) nullità dell’atto per carenza di contraddittorio e motivazione; (B) spettanza del credito, sostenendo che i progetti realizzati (avviatore statico, software diagnostico e ambiente Soft PLC) fossero attività di ricerca e sviluppo; (C) errata qualificazione del credito come inesistente anziché non spettante. In subordine chiedeva una riduzione equitativa dell’importo, anche in ragione della complessità tecnica e delle difficoltà di reperire la documentazione dopo il fallimento.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha respinto la censura sulla motivazione e sul contraddittorio: l’atto era ritenuto ampiamente motivato e l’Ufficio aveva richiesto documenti e segnalato le criticità, senza ricevere riscontro dalla società o dal curatore. Ha respinto anche la contestazione di merito: i progetti non dimostravano una novità significativa per il mercato né il superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche, e i risultati riguardavano soprattutto il miglioramento dei prodotti e dei processi della singola impresa mediante tecnologie già disponibili; mancavano inoltre rischio tecnico e trasferibilità dell’avanzamento delle conoscenze. Il rigetto del motivo sulla spettanza del credito è stato ritenuto assorbente rispetto alla richiesta di riqualificarlo da inesistente a non spettante e alla subordinata riduzione dell’importo. Nessuna riduzione, rinvio o condanna accessoria è stata disposta.

Norme richiamate

  • Art. 3 del D.L. 145/2013

    L'ambito applicativo della disciplina agevolativa introdotta dal citato art. 3 D.L. 145/2013 il che significa che non si ricomprendono automaticamente tutte le attività legate in senso ampio al processo innovativo di un'impresa, ma soltanto le attività ricollegabili a progetti che presentino contenuti di R&S nell'accezione rilevante agli effetti del suddetto Manuale di Frascati.

    Il credito agevola soltanto attività che presentino effettivi contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri richiamati, non ogni iniziativa innovativa o miglioramento aziendale.

  • Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, paragrafo 1.3, punto 15

    L'ambito applicativo della disciplina agevolativa introdotta dal citato art. 3 D.L. 145/2013 il che significa che non si ricomprendono automaticamente tutte le attività legate in senso ampio al processo innovativo di un'impresa, ma soltanto le attività ricollegabili a progetti che presentino contenuti di R&S nell'accezione rilevante agli effetti del suddetto Manuale di Frascati.

    Le definizioni europee richiamate costituiscono il riferimento per individuare le attività agevolabili; l’innovazione rilevante deve andare oltre l’adattamento o l’applicazione di conoscenze già disponibili.

  • Manuale di Frascati, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development

    Si parla infatti di R&S, nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta, se la ricerca è volta al superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, (la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento, e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico) orientate alla produzione di un beneficio per l'intera economia e pertanto meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici.

    Per qualificare un’attività come R&S occorre un’incertezza scientifica o tecnologica non risolvibile con le conoscenze e tecniche già disponibili; il mero uso di tecnologie note o un beneficio circoscritto all’impresa non è sufficiente.

  • Circolare MiSE n. 59990 del 9 febbraio 2018

    affinché un progetto per lo sviluppo di software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un processo scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. In questo senso, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza.

    Lo sviluppo o la modifica di software è agevolabile solo se affronta sistematicamente un problema scientifico o tecnologico e produce un effettivo avanzamento delle conoscenze; nuove applicazioni di tecnologie esistenti non bastano di per sé.

  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 22 giugno 2018

    La decisione la richiama insieme alla circolare MiSE quale orientamento secondo cui la realizzazione di software che sfrutta tecnologie esistenti non costituisce, senza ulteriori elementi di ricerca e sviluppo, attività agevolabile.

Massime di principio

  • La novità di un prodotto o processo rispetto al catalogo o all’organizzazione della singola impresa non equivale automaticamente a novità rilevante per il credito R&S: va dimostrato un avanzamento significativo rispetto alle conoscenze e tecnologie disponibili nel settore o sul mercato.
  • La progettazione, l’integrazione o la personalizzazione di software e componenti esistenti non è di per sé ricerca e sviluppo. Occorre documentare un problema scientifico o tecnologico effettivo, un percorso sistematico e un avanzamento conoscitivo.
  • Sono rilevanti la presenza di incertezze scientifiche o tecnologiche e il rischio di insuccesso tecnico; attività eseguibili applicando conoscenze e tecniche già note possono essere considerate sviluppo ordinario, non R&S agevolabile.
  • Il vantaggio commerciale o il miglioramento dei processi interni della sola impresa non dimostra, da solo, l’avanzamento trasferibile delle conoscenze che giustifica l’incentivo pubblico.
  • Nel contraddittorio preventivo, la mancata risposta alle richieste documentali dell’Amministrazione e alle criticità comunicate può indebolire la censura di carenza di contraddittorio, se dagli atti risulta che l’impresa ha avuto occasione di fornire chiarimenti.
  • Per sostenere il credito è opportuno conservare e produrre documentazione tecnica contemporanea ai progetti che descriva obiettivi, stato dell’arte, incertezze affrontate, attività svolte, risultati e avanzamento rispetto alle conoscenze disponibili.

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