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Sentenza

Sentenza del 29/12/2022 n. 6417 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Funzione - Procedura di discarico per inesigibilità - Non basta - Sgravio - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Commissione ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato e, quindi, ha ordinato lo sgravio degli importi iscritti a ruolo. È stato affermato che la procedura amministrativa di discarico per inesigibilità è insufficiente a supplire all'obbligo di sgravio imposto dalla sentenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il ricorrente ha chiesto il giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere l'effettiva esecuzione della sentenza passata in giudicato che disponeva lo sgravio di importi iscritti a ruolo. L'amministrazione aveva limitato l'intervento a una mera procedura amministrativa di discarico per inesigibilità, che riguarda solo il rapporto tra agente della riscossione e ente creditore e non realizza lo sgravio nei confronti del ruolo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 70

    il giudizio di ottemperanza innanzi alle Commissioni tributarie ha la funzione di dare esecuzione alle decisioni passate in giudicato e può essere impiegato per ottenere l'ottemperanza dell'ente resistente all'obbligo di sgravio disposto dalla sentenza

  • Cass. 23379/2022

    giurisprudenza richiamata a supporto dell'orientamento secondo cui la mera procedura amministrativa di discarico per inesigibilità non sostituisce l'obbligo di eseguire lo sgravio disposto da una sentenza

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza tributario serve a ottenere l'effettiva esecuzione delle sentenze passate in giudicato; non è equiparabile all'esecuzione civile e mira a far rispettare il comando giudiziale.
  • La procedura amministrativa di discarico per inesigibilità ha natura amministrativa e riguarda il rapporto tra agente della riscossione e ente creditore; non è sufficiente a restituire la posizione del contribuente alla situazione risultante dalla sentenza favorevole.
  • Se una sentenza dispone lo sgravio di importi iscritti a ruolo, il contribuente può agire in ottemperanza per ottenere la cancellazione formale degli importi dal ruolo e ogni conseguente effetto pratico, non limitandosi a un mero atto amministrativo di discarico.
  • Le amministrazioni/enti resistenti devono conformarsi al contenuto delle sentenze passate in giudicato anche mediante atti idonei a rimuovere gli effetti pratici delle iscrizioni a ruolo; il fatto di aver effettuato un discarico per inesigibilità non esime dall'obbligo di ottemperare.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare esattamente l'inerzia o l'adozione di misure puramente amministrative e proporre il giudizio di ottemperanza chiedendo l'ordine specifico di sgravio/cancellazione dal ruolo.
  • La distinzione tra rapporti interni (agente della riscossione vs ente creditore) e i diritti del contribuente è cruciale: le soluzioni amministrative che non incidono sui diritti del contribuente possono essere impugnate e devono essere integrate da provvedimenti che realizzino l'effetto della sentenza.

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