Sentenza del 29/12/2022 n. 6408 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Controlli bancari - Presupposto - Esercizio attività di impresa o di lavoro autonomo del contribuente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'uso dei dati acquisiti presso le aziende di credito come prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili ai sensi del d.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo e del d.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2: la questione riguarda se tale utilizzazione sia subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo. La Corte ha ritenuto che non sia necessario provare previamente l'esercizio di un'attività d'impresa o autonoma per poter utilizzare i movimenti bancari come prova presuntiva; i dati bancari, se legittimamente acquisiti, possono dimostrare sia l'esistenza di un'attività occulta (impresa, arte o professione) sia servire a quantificare il reddito emergente.
La decisione
La sentenza conferma che i dati bancari acquisiti legittimamente possono essere utilizzati dall'Amministrazione come elementi presuntivi per accertare maggiori ricavi o operazioni imponibili e per individuare e quantificare eventuali attività occultE. L'onere della prova grava sul contribuente, che deve dimostrare che i movimenti bancari non trovano rilevanza fiscale (es. trattasi di prestiti, rimborsi di capitale, donazioni, gestione patrimoniale non imponibile, ecc.). Se il contribuente non fornisce giustificazioni adeguate, l'accertamento fondato sui movimenti bancari è legittimo.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 32
L'art. 32 consente l'utilizzo di elementi bancari come presunzioni di maggiori ricavi/operazioni imponibili; la Corte interpreta che tale utilizzo non richiede la prova preventiva dell'esercizio di impresa o lavoro autonomo da parte del contribuente, salvo che sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati.
d.P.R. 633/1972, art. 51
Analogamente all'art. 32 del DPR 600/1973, l'art. 51 sul registro IVA ammette l'impiego dei dati bancari come presunzioni per individuare operazioni imponibili e quantificare imposte dovute; non è necessaria una prova preliminare dell'attività imprenditoriale/professionale.
Cass. civ., sent. n. 28857/2022
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio: conferma che i movimenti bancari legittimamente acquisiti possono costituire prova presuntiva dell'esistenza e della misura di ricavi/operazioni imponibili e che l'onere di confutare tali presunzioni grava sul contribuente.
Massime di principio
- I movimenti sui conti bancari legittimamente acquisiti possono essere usati dall'Amministrazione come prova presuntiva sia per dimostrare l'esistenza di un'attività occultA sia per quantificarne il reddito; non serve provare a priori che il contribuente eserciti un'attività d'impresa o autonoma.
- L'onere della prova si inverte a favore dell'Amministrazione: spetta al contribuente fornire documentazione e spiegazioni convincenti per dimostrare che i flussi bancari non sono fiscalmente rilevanti (es. prestiti documentati, rimborsi di capitale, donazioni, movimentazioni per conto terzi).
- La legittimità dell'acquisizione dei dati bancari è condizione essenziale: se la loro acquisizione è contestata e ritenuta illegittima, i dati possono essere esclusi; viceversa, se acquisiti regolarmente, sono utilizzabili.
- Nelle difese del contribuente è fondamentale produrre contratti, ricevute, dichiarazioni scritte o altra documentazione che giustifichi la natura dei versamenti/prelievi e la loro non imponibilità.
- L'Amministrazione deve comunque fornire un nesso logico tra movimenti bancari e presumibili operazioni imponibili; valutazioni arbitrarie o prive di raccordo probatorio possono essere censurate.
- In pratica, per minimizzare il rischio di accertamenti fondati su dati bancari è raccomandabile mantenere tracciabilità delle operazioni, documentare prestiti e finanziamenti, e conservare giustificativi dell'origine e della natura dei movimenti.
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