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Sentenza

Sentenza del 29/12/2022 n. 6405 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Cancellazione della società - Prosecuzione del giudizio - Carenza di interesse dei soci - Estinzione del giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio è stato estinto ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c., per cessazione dell'interesse dei soggetti (soci) a proseguire o resistere nel processo. L'atto tributario impugnato dalla società è rimasto in vigore poiché è venuto meno l'interesse meramente processuale alla sua invalidazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società era stata cancellata dal registro delle imprese. Non risultando che durante la fase liquidativa fossero state corrisposte ai soci somme derivanti dall'attivo societario, i soci non avevano acquisito diritti o crediti sostanziali collegati alla controversia tributaria. Pertanto i soci non avevano più interesse né ad agire né a resistere nel processo instaurato dalla società, essendosi venuta meno la ragione processuale per ottenere l'annullamento dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • c.p.c. art. 310

    Applicazione dell'art. 310, comma 2, c.p.c. per l'estinzione del processo quando viene meno l'interesse delle parti a proseguire o resistere, per cessazione della materia del contendere o dell'interesse processuale.

  • giurisprudenza

    La pronuncia si allinea al principio espresso dalla Cassazione nella sentenza richiamata, secondo cui la cancellazione della società può determinare la perdita dell'interesse processuale dei soci quando non risultino distribuzioni o trasferimenti di utilità che giustifichino la prosecuzione dell'azione.

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese può far venir meno l'interesse a proseguire un giudizio avviato dalla società: se non sono stati distribuiti proventi/liquidazioni ai soci, i soci non acquisiscono automaticamente interesse a subentrare nel processo.
  • In assenza di una concreta perdita o acquisizione di crediti/diritti riconducibili alla controversia da parte dei soci, il giudice può estinguere il processo per cessazione dell'interesse (art. 310 c.p.c.).
  • L'atto impugnato resta efficace se viene meno l'interesse meramente processuale all'annullamento; l'estinzione del procedimento non equivale all'accoglimento dell'impugnazione.
  • Per evitare l'estinzione, i soggetti che intendono proseguire devono dimostrare una continuità di interesse o un concreto pregiudizio (es. aver ricevuto attivi in liquidazione, subentro nei diritti della società o essere destinatari diretti dell'obbligo tributario).
  • Se la controversia comporta responsabilità diretta dei soci o conseguenze patrimoniali personali acquisite dopo la liquidazione, questi possono conservare interesse a proseguire; altrimenti l'azione si estingue.

Testo integrale

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