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Sentenza

Sentenza del 29/12/2022 n. 6407 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale - Imu - Ici- Beni merce - Esenzione - Dichiarazione - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'applicabilità dell'esenzione IMU prevista dall'art. 2 del d.l. n. 102/2013 per fabbricati costruiti e destinati alla vendita e non locati: il ricorrente sosteneva di avere diritto all'esenzione; il Comune sosteneva invece che mancasse la dichiarazione richiesta e quindi l'esenzione non potesse essere riconosciuta. Questione specifica: se l'esenzione possa essere riconosciuta anche se il Comune era a conoscenza della destinazione alla vendita, ma il soggetto passivo non aveva presentato l'apposita dichiarazione entro il termine ordinario previsto dalla norma.

La decisione

La Corte ha stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 2 del d.l. n. 102/2013 si applica fintanto che permanga la destinazione alla vendita e purché il soggetto passivo presenti, a pena di decadenza entro il termine ordinario previsto dalla norma, una dichiarazione specifica nella quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. La conoscenza da parte del Comune della destinazione alla vendita degli immobili non sostituisce l'obbligo dichiarativo del contribuente; pertanto, in mancanza della dichiarazione nei termini, l'esenzione non può essere riconosciuta e l'atto impositivo trova conferma.

Norme richiamate

  • d.l. 102/2013, art. 2

    L'art. 2 riconosce l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita e non locati, ma il beneficio è condizionato alla permanenza della destinazione e alla presentazione, entro il termine ordinario previsto, di una dichiarazione che attesti i requisiti e indichi gli identificativi catastali.

  • Cass. 5190/2022

    Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che l'obbligo dichiarativo è necessario e che la conoscenza anteriore dell'ente locale non esonera il soggetto passivo dall'onere della dichiarazione; l'assenza di tale dichiarazione determina la perdita del beneficio.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per fabbricati destinati alla vendita opera solo se la destinazione a vendita permane nel periodo d'imposta.
  • Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione, entro il termine ordinario previsto dalla norma, di una dichiarazione specifica del soggetto passivo che attesti il possesso dei requisiti e indichi i dati catastali degli immobili.
  • La semplice conoscenza da parte del Comune della destinazione degli immobili non sostituisce né sanifica l'assenza della dichiarazione formale richiesta al contribuente.
  • La mancata presentazione della dichiarazione nei termini comporta la decadenza dal beneficio e legittima l'atto impositivo comunale.
  • In situazioni analoghe è consigliabile conservare e produrre documentazione probatoria della destinazione a vendita e presentare tempestivamente la dichiarazione per evitare il rischio di perdere l'esenzione.

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