Cassazione Civile, Ordinanza n. 27756/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda proposta da proprietari di un fondo confinante per ottenere l'arretramento di manufatti edificati sui fondi vicini a distanza inferiore a quella legale e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda ripristinatoria e la Corte d'appello, dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio, aveva poi rigettato integralmente la domanda originaria, riformando la decisione di primo grado e regolando le spese di tutti i gradi. La ricorrente principale ha censurato la liquidazione delle spese: con il primo motivo ha dedotto la violazione della normativa sui compensi professionali e dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello liquidato le spese dei gradi di merito secondo le tariffe del D.M. n. 127 del 2004 anziché secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014 vigenti alla data della decisione impugnata; con il secondo motivo ha contestato analoga erroneità nella liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di rinvio; con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla tariffa applicata. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale sostenendo, da un lato, che la Corte d'appello avesse illegittimamente liquidato anche le spese di tutti i gradi nonostante il rinvio disposto dalla Cassazione riguardasse solo le spese di legittimità, e, dall'altro, che fosse stato applicato uno scaglione di valore della causa non corretto rispetto al valore dichiarato in rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo, e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulle spese e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo al ricorrente incidentale, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le spese di lite devono essere regolate in coerenza con l'esito complessivo del giudizio e la liquidazione va operata secondo il parametro vigente al momento della decisione che liquida le spese
richiamato in relazione alla corretta regolazione delle spese di lite
in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione investito della causa è chiamato anche alla liquidazione delle spese dei gradi precedenti
il giudice di rinvio deve uniformarsi ai limiti del rinvio disposto dalla Cassazione, ma può comunque provvedere sulla regolazione complessiva delle spese quando l'esito del giudizio lo impone
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la soccombenza nel ricorso incidentale comporta i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata quale fonte della disciplina dei compensi professionali applicabile insieme ai parametri ministeriali
i parametri in esso contenuti si applicano alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore, se la prestazione professionale non era ancora esaurita
non è il parametro da applicare quando la liquidazione avvenga dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014, nei limiti indicati dalla Corte
Massime di principio
- In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014 si applicano quando la liquidazione giudiziale avvenga dopo la loro entrata in vigore e la prestazione professionale non sia ancora stata completata; se però il primo grado si è concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto, per quel grado i nuovi parametri non operano.
- Quando una sentenza di primo grado viene riformata in appello, il giudice dell'impugnazione, chiamato a rideterminare le spese anche dei gradi precedenti, deve applicare la disciplina vigente al momento della liquidazione finale, in modo unitario e coerente con l'esito complessivo della lite.
- In caso di vittoria all'esito del rinvio, la parte inizialmente soccombente nei gradi di merito ha diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo, comprensive di cassazione, rinvio e precedenti gradi di merito, ove ciò sia richiesto.
- L'indicazione del valore della causa effettuata dalla parte ha natura meramente indicativa e non vincola il giudice, che può determinare il valore effettivo della controversia sulla base delle domande concretamente proposte.
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