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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32600/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione esclusivamente agli effetti civili, articolando cinque motivi: 1) violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. per presunta assenza di motivazione della sentenza del Giudice di Pace e censura per il fatto che il Tribunale d'appello abbia integrato la motivazione invece di dichiarare la nullità del provvedimento di primo grado; 2) violazione degli artt. 516 e 521 c.p.p. per avere il Tribunale ritenuto come espressione minacciosa la frase "ti mando a vivere nelle campagne", non presente nell'imputazione; 3) illogicità della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, dei testimoni e dei testi a discarico; 4) violazione dell'art. 612 c.p. perché la frase "te la faccio pagare" non avrebbe un significato intimidatorio ma potrebbe riferirsi a iniziative legali in un contesto di vicini in contrasto; 5) carenza di motivazione circa il nesso causale tra la condotta ritenuta illecita e il danno lamentato dalla parte civile, con contestuale conferma delle statuizioni civili senza adeguata spiegazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Motivazione sintetica: 1) primo motivo - manifestamente infondato: il giudice di appello può integrare la motivazione mancante e la scelta del Tribunale è conforme alla giurisprudenza (la mancanza assoluta di motivazione non rientra automaticamente nei casi tassativi di nullità previste dall'art. 604 c.p.p.); 2) secondo motivo - inammissibile/infondato: la modifica della mera descrizione del fatto non configura uno "stravolgimento" dell'imputazione e non lede il diritto di difesa se l'imputato era comunque consapevole dell'accusa; 3) terzo motivo - non sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis c.p.p. (limite di censura sulle motivazioni per reati di competenza del giudice di pace); 4) quarto motivo - infondato: il reato di minaccia può sussistere anche per espressioni non univocamente minacciose se lette nel contesto, e il Tribunale ha correttamente valutato il contesto conflittuale; inoltre il motivo è formulato in modo generale e puramente ipotetico; 5) quinto motivo - infondato: la condanna generica al risarcimento è ammissibile in sentenza penale perché basta l'accertamento della potenziale capacità lesiva e di un nesso di causalità desumibile anche presumibilmente; la quantificazione resta riservata al giudice civile. Il Collegio non liquidava spese a favore della parte civile per mancanza di istanza e nota spese.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione delle sentenze; la Corte non ritiene che la mancata motivazione integri automaticamente una nullità quando il giudice d'appello può legittimamente integrare la motivazione

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in ragione delle censure sulla motivazione: la Corte conferma che l'integrazione della motivazione da parte del giudice d'appello è consentita nelle ipotesi non tassativamente previste come nullità dall'art. 604 c.p.p.

  • art. 604 c.p.p.

    Norma che elenca i casi tassativi di nullità che impongono trasmissione degli atti: la Corte sottolinea che la mera assenza di motivazione non rientra necessariamente tra tali ipotesi

  • art. 516 c.p.p.

    Rilevato nella censura sulla correlazione tra atto di accusa e sentenza; la Corte precisa che variazioni non sostanziali della descrizione del fatto non costituiscono modifica dell'imputazione

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato per il principio della correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte afferma che la punibilità per una espressione emersa in giudizio non integrava stravolgimento né impediva la difesa

  • art. 522 c.p.p.

    Citato in relazione alla nullità della sentenza; la Corte conferma che la nullità per difetto di contestazione opera solo in presenza di una mutazione ontologica dell'accusa

  • art. 606, comma 2-bis c.p.p.

    Limite di sindacabilità in cassazione delle sentenze di appello sui reati di competenza del giudice di pace: i vizi della motivazione non sono valutabili in Cassazione per tali ipotesi

  • art. 612 c.p.

    Delitto di minaccia: la Corte ribadisce che la configurabilità del reato dipende dalla valutazione del contesto e non solo dal contenuto letterale dell'espressione; frasi ambigue possono integrare la minaccia se valutate complessivamente

  • art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Norma procedurale citata quale base per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale in Corte di Cassazione (regole sulle requisitorie scritte in contesto emergenziale)

Massime di principio

  • La mancanza di motivazione in una sentenza non comporta automaticamente la nullità: il giudice d'appello, nei suoi poteri di piena cognizione, può integrare la motivazione salvo i casi tassativi di nullità previsti dall'art. 604 c.p.p.
  • Una variazione nella descrizione del fatto tra imputazione e sentenza non determina per sé una violazione del diritto di difesa: occorre che vi sia uno "stravolgimento" ontologico dell'accusa che renda impossibile l'effettiva difesa dell'imputato.
  • I vizi di motivazione delle sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace sono in larga parte inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis c.p.p.; le censure sul merito della motivazione sono quindi assai limitate.
  • Il reato di minaccia va valutato nel suo contesto concreto: frasi non inequivocabilmente minacciose possono integrare il reato se pronunciate in un contesto, con toni e circostanze tali da prospettare un'attività aggressiva illegittima.
  • La condanna generica al risarcimento del danno in sentenza penale è ammissibile: essa attesta il diritto alla riparazione e rinvia la quantificazione e l'accertamento dettagliato del nesso causale ed dell'entità del danno al giudice civile o a successiva liquidazione.
  • Nelle impugnazioni ai soli effetti civili è importante circoscrivere chiaramente le censure e fornire deduzioni specifiche: motivi generici o ipotetici sono destinati a risultare inefficaci.

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