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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15532/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a 8 mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda per la violazione di una norma del Codice della strada introdotta successivamente rispetto a pregresse sanzioni amministrative definitive. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2 c.p. e dell'art. 25 Cost., sostenendo che la precedente irrogazione di sanzioni amministrative definitive fosse un elemento normativo costitutivo della fattispecie penale e che, quindi, l'applicazione della nuova incriminazione determinasse un effetto retroattivo sfavorevole. Con il secondo motivo ha lamentato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestando che la Corte territoriale avesse confuso la reiterazione richiesta dalla fattispecie con l'abitualità ostativa al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette, senza una reale critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha condiviso l'impostazione della Corte d'appello secondo cui le pregresse sanzioni amministrative definitive costituiscono un mero presupposto di fatto della disciplina penale e non un elemento normativo del precetto, con conseguente insussistenza della dedotta violazione del principio di irretroattività. Quanto al secondo motivo, ha ribadito l'incompatibilità ontologica tra una fattispecie connotata da reiterazione e la particolare tenuità del fatto, poiché la reiterazione integra un comportamento abituale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    La disposizione incriminatrice utilizza come presupposto la pregressa definitività di sanzioni amministrative; tali sanzioni sono qualificate come presupposto di fatto e non come elemento normativo costitutivo del reato.

  • art. 2 c.p.

    Non opera il divieto di retroattività sfavorevole quando il fatto penalmente rilevante si perfeziona sulla base di un presupposto di fatto precedente, non integrante il precetto penale.

  • art. 25 Cost.

    Il principio di legalità e di irretroattività della legge penale sfavorevole non è violato se la norma incriminatrice non attribuisce rilievo costitutivo a condotte o sanzioni anteriori, ma le assume solo come presupposti di operatività.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta incompatibile con una fattispecie strutturata sulla reiterazione, poiché la reiterazione esprime abitualità del comportamento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità può essere esclusa solo se non vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando una norma penale assume come presupposto la precedente definitività di sanzioni amministrative, tali sanzioni possono essere considerate un mero presupposto di fatto della punibilità e non un elemento costitutivo del precetto, con conseguente insussistenza del problema di retroattività della legge penale sfavorevole.
  • Il principio di legalità ex art. 25 Cost. e il divieto di retroattività di cui all'art. 2 c.p. non sono violati se l'evento o la condotta penalmente rilevante si realizza dopo l'entrata in vigore della fattispecie, pur fondandosi su un antecedente storico preesistente alla norma.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è compatibile con fattispecie criminose strutturate sulla reiterazione della condotta, poiché la reiterazione denota abitualità e contrasta con l'occasionalità richiesta dall'istituto.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese dal giudice di merito senza una specifica confutazione delle ragioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleParte generaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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