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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21097/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa da una società creditrice nei confronti del debitore originario e, dopo il suo decesso, dei figli donatari di alcuni immobili. La società sosteneva di avere un credito già consacrato in una sentenza di condanna e di avere subito atti di disposizione pregiudizievoli: due donazioni di immobili fatte dal debitore ai figli e, successivamente, la vendita di parte dei beni a un terzo. In primo grado era stata accolta la sola domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. delle donazioni, mentre erano state respinte la domanda di restituzione del prezzo ricavato dalla vendita e la domanda risarcitoria. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciare o aveva motivato solo apparente/erronea sul capo relativo alla condanna dei donatari alla restituzione del corrispettivo della vendita, sostenendo che tale condanna doveva essere considerata conseguenza della revocatoria o comunque legittimamente proposta; inoltre censurava il rigetto della domanda risarcitoria per supposta inesistenza di indizi gravi, precisi e concordanti sulla frode e contestava la regolazione delle spese. I controricorrenti proponevano a loro volta ricorsi incidentali, anche tardivi, contestando la decisione di merito e la mancata estinzione parziale del giudizio, oltre alla declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società creditrice, ritenendo che i primi tre motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la revocatoria ordinaria non comporta automaticamente una condanna restitutoria del prezzo né la restituzione del bene al patrimonio del debitore, ma solo l’inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla domanda risarcitoria perché diretto a rivalutare il merito e la prova presuntiva, e inammissibile il motivo sulle spese. Quanto ai ricorsi incidentali, ha dichiarato assorbito quello condizionato di una delle resistenti e improcedibili quelli tardivi e autonomi degli altri controricorrenti, perché proposti oltre il termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. e non collegati a capi della sentenza investiti dall’impugnazione principale. Le spese di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l’azione revocatoria ordinaria produce soltanto l’inefficacia relativa dell’atto dispositivo nei confronti del creditore che la esercita, non la sua caducazione né il rientro del bene o del prezzo nel patrimonio del debitore

  • art. 2902 c.c.

    l’effetto della revocatoria è quello di consentire al creditore di agire esecutivamente sul bene come se l’atto non fosse opponibile, non di ottenere automaticamente la restituzione del bene o del corrispettivo

  • art. 2740 c.c.

    richiamato in fatto quale norma sulla garanzia patrimoniale generica del debitore

  • art. 2043 c.c.

    la domanda risarcitoria può astrattamente trovare spazio rispetto agli atti elusivi compiuti da terzi aventi causa, come sanzione per la frustrazione della tutela revocatoria

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è inammissibile se in realtà la decisione ha esaminato e respinto la domanda nel merito

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per dedurre motivazione apparente o inesistente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di sufficienza della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per i vizi processuali e di nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    inammissibile il vizio di omesso esame quando la sentenza è doppia conforme e non sono indicate le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

  • art. 371 c.p.c.

    il ricorso incidentale va proposto con l’atto contenente il controricorso entro il termine previsto

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sul tema dell’interruzione e riassunzione

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sul tema della riassunzione dopo interruzione

  • art. 797 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, senza rilievo decisivo nella soluzione finale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla frode

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 2727 c.c.

    richiamato sul ragionamento presuntivo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato sul requisito di gravità, precisione e concordanza degli indizi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna e regolazione delle spese

  • art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato per l’inammissibilità del vizio di cui all’art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, nel testo riportato solo parzialmente

Massime di principio

  • L’azione revocatoria ordinaria non attribuisce al creditore un diritto automatico alla restituzione del bene o del prezzo di vendita, ma solo l’inefficacia relativa dell’atto dispositivo nei suoi confronti, così da consentire la successiva aggressione esecutiva del bene.
  • Non è ammissibile trasformare la revocatoria ordinaria in una revocatoria "a cascata" degli atti compiuti dagli aventi causa del debitore; l’eventuale effetto recuperatorio su atti successivi è estraneo alla revocatoria ordinaria e appartiene, nei limiti previsti, ad altre discipline.
  • La domanda di restituzione del corrispettivo o di condanna equivalente non può ritenersi implicitamente compresa nella sola domanda di revocatoria ordinaria, perché la revocatoria e la pretesa restitutoria sono domande diverse e autonome.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la domanda e l’abbia rigettata nel merito, ancorché il ricorrente ne prospetti la mancata qualificazione nel modo da lui auspicato.
  • La domanda risarcitoria connessa a un’azione revocatoria può astrattamente essere configurata nei confronti di terzi aventi causa che abbiano posto in essere condotte elusive, ma la relativa prova richiede elementi idonei a fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c.; la critica che sollecita una nuova valutazione del merito è inammissibile in cassazione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il ricorso incidentale tardivo è ammissibile solo se sussiste un interesse concreto e dipendente dall’impugnazione principale; se investe capi autonomi della sentenza non toccati dal ricorso principale, è improcedibile o inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiudicatoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàArricchimento senza causaGiudicato

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