Cassazione Penale, Ordinanza n. 05201/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse estranea ai limiti di impugnazione stabiliti per la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP che, su accordo delle parti, aveva applicato la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 133 c.p. In sostanza, la doglianza mirava a contestare il trattamento sanzionatorio e la motivazione della decisione di patteggiamento. La Corte ha però rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo proposto, invece, investiva profili di motivazione non deducibili in sede di legittimità dopo la riforma. È stato inoltre richiamato l'obbligo del giudice di verificare ex art. 129 c.p.p. l'assenza di cause di proscioglimento, ma si è precisato che l'eventuale vizio motivazionale su tale verifica non è censurabile con ricorso per cassazione nel giudizio ex art. 444 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come disposizione concorrente con l'art. 73 d.P.R. 309/1990 nella contestazione del reato continuato
invocato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione e della doglianza sul trattamento sanzionatorio
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna/patteggiamento per reati in materia di stupefacenti
indica il rito camerale per la trattazione del ricorso
delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
impone al giudice di verificare l'assenza di cause di proscioglimento anche nel patteggiamento
fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria
richiamata quale fonte della riforma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni per cassazione sono ammesse solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Nel patteggiamento la scelta negoziale dell'imputato comporta la rinuncia a far valere questioni di nullità o doglianze che attengano alla motivazione sul fatto o sulla colpevolezza, salvo che rientrino nei limiti legali del ricorso.
- Il giudice del patteggiamento deve comunque verificare ex art. 129 c.p.p. l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale difetto di motivazione su tale verifica non è deducibile in cassazione se non nei casi consentiti dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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