Cassazione Penale, Sentenza n. 22995/2024 del 07/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deducendo due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta carenza della motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost.; 2) violazione di legge per la condanna al pagamento delle spese di custodia dei beni sequestrati nonostante nel verbale della Guardia di Finanza fosse indicata la custodia a titolo gratuito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per specifiche ragioni (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena) e che lamentele generiche sulla motivazione non rientrano in tali ipotesi; sul secondo motivo ha ritenuto che il ricorrente non aveva allegato adeguatamente il fatto processuale (l'affidamento in custodia gratuita) e che, comunque, la giurisprudenza consolidata esclude che l'esenzione prevista dall'art. 445 cod. proc. pen. si estenda alle spese di custodia dei beni sequestrati: tali spese sono recuperabili dall'Erario ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e, quindi, possono essere poste a carico dell'imputato anche quando la custodia sia stata materialmente prestata gratuitamente dal custode. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); qui la sentenza impugnata è una pronuncia di applicazione della pena ai sensi di questa disposizione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta alle ipotesi specificamente indicate (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena).
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti; tuttavia la Corte ha ritenuto che il profilo relativo alla motivazione non costituisce motivo ammesso di cassazione contro il patteggiamento se non ricade nelle ipotesi dell'art. 448, comma 2-bis.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo e del diritto a provvedimenti motivati; richiamato dal ricorrente ma non ritenuto idoneo a superare i limiti di ammissibilità del ricorso di cui all'art. 448, comma 2-bis.
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta non superiore a due anni; la giurisprudenza interpreta questa esenzione come riferita alle sole spese processuali in senso stretto, non estendendola alle spese di custodia dei beni sequestrati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 204 comma 3
Stabilisce il diritto dell'Erario al recupero delle spese di custodia dei beni sequestrati in caso di sentenza di condanna, consentendo la rivalsa dell'Erario sull'imputato condannato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 150 comma 2
Stabilisce che l'imputato è esonerato dal pagamento delle spese di custodia solo in caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento.
artt. 40 comma 1 lett. b) D.P.R. n. 504 del 1995; art. 20 d.lgs. n. 139/2006; art. 679 cod. pen.
Norme richiamate in relazione ai fatti sottesi alla condanna nel merito (reati per i quali è stata applicata la pena); la Cassazione non ha ritenuto di pronunciare una interpretazione sostanziale di tali norme nel giudizio di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) è strettamente limitato ai motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis; censure generiche sulla motivazione della sentenza non sono ammissibili.
- L'esenzione prevista dall'art. 445 cod. proc. pen. riguarda le spese processuali in senso stretto e non si estende automaticamente alle spese di custodia dei beni sequestrati, che rimangono a carico dell'imputato salvo le eccezioni espressamente previste dal D.P.R. 115/2002.
- La contestazione dell'addebito delle spese di custodia richiede una chiara allegazione del fatto processuale e, se possibile, prova documentale specifica: la mera indicazione che la custodia è stata prestata 'a titolo gratuito' non elimina il diritto dell'Erario al recupero e la conseguente rivalsa sull'imputato.
- L'omessa statuizione sulle spese di custodia nella sentenza di patteggiamento non comporta automaticamente l'esonero dell'imputato dall'obbligo di pagamento, dato che il recupero di tali spese è disciplinato direttamente dalla legge.
- Per evitare sorprese procedurali è opportuno sollevare contestazioni sulle spese di custodia già in fase di merito e farle emergere nel processo con documentazione idonea, non limitandosi a eccezioni tardive in sede di cassazione.
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