Cassazione Civile, Sentenza n. 1962/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genertel convenne Poste Italiane per ottenere il risarcimento del danno derivante dal pagamento duplicato di un bonifico domiciliato di Euro 530,00: secondo Genertel Poste avrebbe pagato a persona diversa dal beneficiario (che avrebbe esibito presumibilmente un documento falso) e quindi sarebbe inadempiente. In sede di appello la questione verteva anche sull'applicabilità per analogia dell'art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge assegni) al bonifico domiciliato e, in alternativa, sulla responsabilità contrattuale di Poste quale delegata al pagamento e sul grado di diligenza richiesto per l'identificazione del percettore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel. Ha confermato che il bonifico domiciliato è assimilabile a una delegazione di pagamento (ambito del mandato) e non è equiparabile, ontologicamente, all'assegno non trasferibile cui si rivolge l'art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni; tuttavia il giudice d'appello aveva correttamente inquadrato la responsabilità sul piano contrattuale, imponendo a Poste l'onere di provare alternativamente l'esatto adempimento o di aver usato la diligenza professionale richiesta. Il Tribunale aveva ritenuto che Poste avesse dimostrato di aver effettuato le verifiche previste (riscontro del documento esibito, annotazione nella quietanza, controllo del codice fiscale e della parola chiave), così escludendo la responsabilità. La Cassazione ha giudicato il primo motivo inammissibile e, quanto al secondo motivo, in parte inammissibile e in parte infondato, ritenendo congruo l'accertamento di fatto del giudice di merito e legittimo l'uso di presunzioni basate sull'annotazione del documento nella quietanza. Le spese di cassazione sono compensate.
Norme richiamate
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge sugli assegni), art. 43, secondo comma
Invocato da Genertel per analogia; la Corte ha escluso l'estensione al bonifico domiciliato ritenendo che l'art. 43 disciplini l'assegno (titolo di credito) e che il bonifico domiciliato sia invece una delegazione di pagamento regolata dal mandato e dalle norme generali di responsabilità contrattuale.
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 86
Richiamato nel testo come riferimento alla disciplina dell'assegno circolare; non applicabile al bonifico domiciliato secondo la Corte.
Codice civile, art. 1176, secondo comma
Fonte del criterio di diligenza professionale: il debitore (qui Poste in qualità di delegata) è tenuto a diligenza qualificata e può liberarsi dimostrando di aver agito con la diligenza propria della sua categoria professionale.
Norma sull'adempimento delle obbligazioni e sulla prova liberatoria dell'inadempimento: a Poste spettava provare l'esatto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento dimostrando la dovuta diligenza.
Richiamato in motivazione di merito: principio generale sull'adempimento delle obbligazioni; nel caso è stato osservato che il contratto poteva derogare a regole generali ma il giudice ha impostato la ripartizione dell'onere probatorio secondo i principi generali del mandato/contatto.
Codice civile, artt. 1362, 1366, 1370
artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.
Riferimenti relativi all'interpretazione del contratto (ricorso contestava l'interpretazione del regolamento contrattuale); la Corte ricorda che l'interpretazione del contratto è in via principale accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Norma sul riparto dell'onere della prova; la Cassazione ha ritenuto corretta la distribuzione dell'onere probatorio adottata dal giudice d'appello.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2
art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000
Citato in riferimento ai tipi di documenti d'identità richiamati dal regolamento contrattuale; la Corte ha ritenuto che il contratto parlasse genericamente di 'documenti di riconoscimento presentati' senza imporre l'obbligo di due documenti.
Preleggi, art. 12 (disposizioni sulla legge in generale)
art. 12 Disp. sulla legge in generale
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'estensione analogica di norme; la Corte ha osservato che non vi era necessità di colmare una lacuna normativa per il bonifico domiciliato.
Circolare ABI 7 maggio 2001
Raccomandazione che suggerisce di richiedere due documenti d'identità; la Corte ha ribadito che la circolare non ha carattere precettivo e non imponeva norme vincolanti al delegato di pagamento.
Giurisprudenza (Sezioni Unite) sentenza n. 12477 del 2018
sent. n. 12477/2018 (Sezioni Unite)
Richiamata per il principio secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice è di natura contrattuale e non oggettiva; la Corte ha usato questo orientamento per mostrare che l'applicazione dell'art. 43 non avrebbe mutato il regime di responsabilità pratico applicabile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Riferimento procedurale relativo al versamento di un ulteriore contributo unificato dalla ricorrente indicato nella sentenza.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione di pagamento disciplinata dalle regole del mandato e dalle norme generali contrattuali, non come titolo di credito soggetto pedissequamente alle regole proprie dell'assegno.
- L'art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni non si estende automaticamente per analogia al bonifico domiciliato: la differente natura giuridica dell'istituto giustifica un diverso regime di responsabilità.
- In caso di pagamento a persona diversa dal beneficiario, la banca o l'istituto delegato non è automaticamente responsabile: grava su di esso l'onere di provare alternativamente l'esatto adempimento o di avere usato la diligenza professionale richiesta (art. 1218 e art. 1176 II comma c.c.).
- La verifica dell'identità del percettore può essere adeguata se effettuata mediante il riscontro del documento di identità esibito, della corrispondenza del codice fiscale e di eventuali codici/password concordati nell'ordine di pagamento; non è sempre richiesto un duplicato di documenti salvo diverso obbligo contrattuale o norma vincolante.
- La circolare ABI è una raccomandazione priva di efficacia precettiva: non costituisce di per sé una regola cogente che impone la richiesta di due documenti d'identità.
- L'annotazione degli estremi del documento e del codice fiscale nella quietanza può legittimamente fondare una presunzione circa l'avvenuta verifica e quindi la diligenza operativa, salvi elementi concreti contrari.
- La valutazione della diligenza e l'apprezzamento delle prove sono rimessi principalmente al giudice del merito; la Cassazione sindaca soprattutto la corretta applicazione del diritto e la coerenza motivazionale, non il libero apprezzamento probatorio.
- Se il regolamento contrattuale prescrive specifiche modalità di verifica, tali clausole devono essere interpretate concretamente: un'omissione dell'ordinante di fornire dati aggiuntivi sulla piattaforma informatica non libera automaticamente il delegato dall'onere di diligenza, ma può essere valutata nella ripartizione delle responsabilità.
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