Cassazione Civile, Sentenza n. 2002/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genertel convenne Poste Italiane per ottenere il risarcimento del doppio pagamento di un bonifico domiciliato da essa disposto: Poste avrebbe pagato l'importo a persona diversa dal beneficiario indicato (percepitore che avrebbe esibito un documento presumibilmente falso), costringendo Genertel a effettuare un ulteriore pagamento al reale creditore. Genertel chiedeva altresì che fosse applicata, per analogia, la disciplina di responsabilita prevista dall'art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni), ritenendo il bonifico domiciliato sostanzialmente assimilabile all'assegno bancario non trasferibile
La decisione
Il ricorso di Genertel è stato integralmente rigettato in cassazione. La Corte ha confermato il principio che il bonifico domiciliato è da inquadrare come delegazione di pagamento (rapportabile al mandato) e non come titolo di credito assimilabile all'assegno; pertanto non è necessaria l'estensione analogica dell'art. 43 R.D. n. 1736. La responsabilità del soggetto che esegue il pagamento ha natura contrattuale: la mandataria (Poste) deve provare alternativamente di avere pagato il reale beneficiario o, in caso contrario, di avere eseguito la verifica con la diligenza professionale richiesta (art. 1176, secondo comma, cod. civ.). Nel caso concreto il Tribunale d'appello aveva ritenuto provata da Poste la verifica della corrispondenza tra i dati del flusso telematico e il documento esibito allo sportello, nonché la coincidenza del codice fiscale e della password fornita dall'ordinante; la Corte di cassazione ha ritenuto insindacabile questo accertamento di fatto e conforme ai principi di diritto, escludendo la responsabilità di Poste. Sono state compensate le spese di legittimità; è stato altresì disposto il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore contributo unificato previsto
Norme richiamate
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni)
La Corte ha ritenuto che la norma, predisposta per l'assegno non trasferibile, non sia estendibile per analogia al bonifico domiciliato; inoltre la giurisprudenza ha interpretato la responsabilità della banca negoziatrice come contrattuale, consentendo alla banca prova liberatoria della diligenza
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
art. 86 (richiamo all'assegno circolare)
Richiamato in motivazione per spiegare l'ambito di applicazione della disciplina degli assegni e la ragione per cui gli assegni circolari sono trattati in modo specifico, senza estendere la stessa disciplina ad altri istituti
Codice civile
Principio dell'obbligazione di adempiere: il debitore deve provare l'esatto adempimento o l'imputabilità dell'inadempimento; nella fattispecie grava sulla mandataria l'onere della prova liberatoria
Codice civile
Standard di diligenza dovuta per il professionista; la banca/delegata è tenuta ad una diligenza qualificata e può esonerarsi dimostrando di averla usata nell'identificazione del beneficiario
Codice civile
Richiamata nella motivazione d'appello come regola generale di liberazione del debitore tramite pagamento a persona designata; la Corte ha ritenuto che il rapporto contrattuale potesse imporre regole specifiche e oneri probatori diversi per la mandataria
Codice civile
Norme sull'interpretazione del contratto: la Corte ricorda che l'interpretazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per specifiche violazioni
Codice civile
Regola sul riparto dell'onere della prova; la mandataria aveva l'onere di provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, ma poteva farlo anche con presunzioni fondate sulle risultanze (es. annotazione sulla quietanza)
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Elenca i documenti di identificazione; la Corte ha rilevato che il contratto non imponeva espressamente la verifica di due documenti e che in assenza di prescrizione normativa il riscontro di un documento idoneo è in linea con gli standard sociali
Disp. sulla legge in generale (Preleggi)
Invocata dalla ricorrente per l'estensione analogica di norme, ma la Corte ha ritenuto non necessaria né coerente l'analogia invocata per applicare art. 43 legge assegni al bonifico domiciliato
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma procedurale richiamata per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato va inquadrato quale delegazione di pagamento/mandato e non come titolo di credito; il suo regime è quello del mandato e non dell'assegno.
- La responsabilità di chi esegue il pagamento (mandataria) ha natura contrattuale: grava sulla mandataria l'onere di provare alternativamente l'esatto adempimento o di aver agito con la diligenza professionale richiesta.
- L'art. 43 della legge sugli assegni non si applica automaticamente ai bonifici domiciliati; l'eventuale analogia non è necessaria quando la fattispecie è già disciplinata dalla legge e dalla disciplina del mandato.
- La prova liberatoria della mandataria può essere fornita anche mediante presunzioni logiche fondate sulle risultanze (es. annotazioni sulla quietanza, riscontro del codice fiscale e di password), non è obbligatoria la produzione del documento fisico salvo specifica esigenza probatoria.
- La verifica dell'identità tramite un documento di identità apparentemente autentico, integrata dalla corrispondenza del codice fiscale e dagli elementi di sicurezza forniti dall'ordinante, può essere ritenuta sufficiente a soddisfare la diligenza professionale.
- Le raccomandazioni di best practice (ad es. circolare ABI che suggerisce due documenti) hanno carattere non precettivo: non impongono di per sé un livello di diligenza giuridicamente obbligatorio se non previsto da norma o dal contratto.
- L'assenza di ulteriori dati nel flusso informatico predisposto dall'ordinante non sposta automaticamente la responsabilità sull'ordinante quando la mandataria svolge le verifiche previste contrattualmente.
- Per ridurre il rischio in situazioni analoghe, è consigliabile che l'ordinante inserisca quanti più elementi identificativi possibili del beneficiario (data di nascita, tipo ed estremi del documento) e che la mandataria documenti le verifiche svolte, bilanciando però l'obbligo di tutela con le regole sulla privacy e la conservazione dei dati.
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