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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1973/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia nata da una permuta del 22/07/1995 tra Troia Michelina e Edilmar Vieste s.r.l.; a seguito del decesso di Troia e del successivo atto dichiarativo di avveramento della condizione sospensiva (29/04/2009) l'Agenzia notificò nel 2009 un avviso di liquidazione relativo all'i.n.v.i.m.. I contribuenti impugnarono per errata valutazione dei beni e decadenza dell'Ufficio. In sede di definizione agevolata (art. 6 d.l. 119/2018) le parti private presentarono istanze e pagarono le somme corrispondenti al 5% del valore della controversia (soccombenza dell'Agenzia in entrambi i gradi). L'Agenzia negò la definizione sostenendo l'incertezza del valore della lite a causa di un procedimento penale (r.g.n.r. 901/2017) che ipotizzava reati di falso e truffa relativi alla sentenza impugnata e quindi la potenziale revocazione della stessa; inoltre, per Baldi Anna Maria l'Ufficio contestò la quantificazione del valore della controversia (individuando un valore diverso: euro 490.417,00). I contribuenti hanno impugnato i provvedimenti di diniego.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi dell'Agenzia inerenti l'indeterminabilità dell'importo per la definizione agevolata a causa del procedimento penale: il procedimento penale pendente non rende indeterminabile la somma dovuta e non ostacola la definizione ex art. 6 d.l. 119/2018; l'Amministrazione può eventualmente ottenere la revocazione delle sentenze e recuperare somme qualora emerga definitivamente il dolo (art. 395 n.6 c.p.c.). Ha inoltre censurato la mancata motivazione del provvedimento di diniego nei confronti di Baldi Anna Maria sulla quantificazione del valore. Ne consegue che i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego sono stati accolti, la lite è stata dichiarata estinta per effetto della definizione agevolata e non è stato imposto il c.d. "doppio contributo unificato". Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie: permette la definizione mediante pagamento in percentuale sul valore della controversia anche per cause pendenti in Cassazione; nel caso di soccombenza dell'Agenzia in entrambi i gradi è prevista la percentuale del 5%.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'art. 6 per definire il "valore della controversia" come importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, ai fini del calcolo della definizione agevolata.

  • art. 395, n. 6, c.p.c.

    Prevede la revocazione delle sentenze per ipotesi di sentenza frutto di dolo del giudice; la Corte rileva che, ove tale revocazione fosse accertata in via definitiva, l'Amministrazione potrebbe recuperare gli importi indebitamente non versati.

  • art. 295 c.p.c.

    Regola la sospensione del processo civile per ragioni inerenti il giudicato penale. La Corte precisa che la sospensione può essere disposta solo quando una norma di diritto sostanziale collega l'effetto civile direttamente alla commissione del reato e la sentenza penale poteva avere valore di giudicato determinante nel processo civile.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 4)

    Richiamato nelle censure di cassazione proposte dall'Agenzia a fondamento dei motivi di nullità o violazione di legge relativi a motivazione e interpretazione di norme civil/tributarie; la Corte ha esaminato tali profili nel quadro del giudizio principale.

  • artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost.

    Invocati dall'Agenzia per contestare la motivazione sulla congruità delle valutazioni di parte; la Corte non ha accolto la tesi che giustificasse il diniego della definizione agevolata.

  • art. 69, commi 6 e 15 legge n. 342 del 2000

    Richiamati dall'Agenzia per sostenere che gli effetti traslativi non si erano verificati prima della successione; la Corte ha valutato tali argomenti nel contesto delle controversie ma ciò non ha inciso sulla possibilità di definizione agevolata.

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento penale che contesti presunte illecità connesse a una sentenza civile/tributaria non impedisce automaticamente la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018: l'importo resta quantificabile sulla base delle pronunce di merito finché non intervenga una declaratoria definitiva di falsità o una revocazione.
  • La sospensione del processo civile in attesa del giudicato penale (art. 295 c.p.c.) è ammissibile solo se una norma sostanziale collega l'effetto giuridico civile direttamente alla commissione del reato e la sentenza penale possa avere valore di giudicato determinante per la decisione civile; la mera coincidenza fattuale non basta.
  • L'Amministrazione finanziaria che neghi la definizione agevolata per incertezza del valore deve motivare specificamente la inidoneità della quantificazione: un richiamo generico al procedimento penale o la sola indicazione di un importo alternativo senza confronti e riferimenti è insufficiente.
  • Se, successivamente alla definizione agevolata, emergono fatti penali tali da giustificare la revocazione della sentenza, l'Amministrazione può agire con gli strumenti processuali (revocazione) per recuperare quanto indebitamente non versato.
  • La definizione agevolata libera la controversia e determina l'estinzione del processo: non si applicano misure sanzionatorie accessorie tipiche dei casi di rigetto o inammissibilità (es. "doppio contributo unificato").

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