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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1968/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto legittimo un avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta proporzionale di registro (9%) relativo all'atto notarile del 17.6.2015 con il quale la Fondazione aveva apportato un portafoglio immobiliare al Fondo Immobiliare Enasarco Due; la Fondazione aveva previamente assoggettato l'atto a imposta ipotecaria (2%), catastale (1%) e a imposta di registro in misura fissa richiamando l'art. 9 legge 351/2001 e con richiamo agli artt. 7 e 11 della tariffa parte prima del DPR 131/86. La CTR aveva ritenuto tra l'altro che il trattamento di favore fosse stato implicitamente abrogato dall'art.10 co.4 d.lgs.23/2011, che l'atto costituiva un trasferimento oneroso e che le eccezioni introdotte successivamente non ricomprendevano la fattispecie, escludendo vincolanza dalla Circolare 2/E/2012.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato estinto su richiesta della ricorrente, in ragione della definizione della lite effettuata dalla co-obbligata BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR ai sensi dell'art.1 co.190 e ss. legge n.197/2022 (legge di bilancio 2023), con pagamento rateo definitorio (F24) pari al 5% del valore della lite. La corte ha ritenuto che la definizione intervenuta, avendo ad oggetto la medesima pretesa impositiva relativa allo stesso atto, determinasse l'estinzione del processo ai sensi dei commi 197-198 dell'art.1 della legge citata e producesse effetti anche in favore della co-obbligata solidale (co.202). Le spese sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986 (Tariffa Parte Prima)

    art. 1 Tariffa Parte Prima; articoli 7 tabella ed 11 tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/86

    La tariffa e le sue voci sono richiamate per determinare la misura dell'imposta di registro ordinaria rispetto al trattamento agevolato invocato; la CTR ha ritenuto che il ricorso alla misura fissa non fosse applicabile alla fattispecie alla luce della qualificazione dell'atto come trasferimento oneroso

  • d.lgs. n.23/2011

    L'art.10 co.4 è stato ritenuto dalla CTR fonte di abrogazione implicita del trattamento di favore richiamato dalla Fondazione, con conseguente applicabilità del regime ordinario di registro

  • decreto-legge n.351/2001 (art.9)

    L'art.9 era stato invocato dalla Fondazione come norma che sottrae certi apporti al regime ordinario (quale esenzione o trattamento speciale); la CTR ha però ritenuto che tale disciplina fosse incompatibile o superata dalle successive modifiche legislative richiamate

  • Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)

    La modifica normativa introdotta con riferimento all'art.10 co.4 è stata considerata dalla CTR tale da non ricomprendere la fattispecie tra le eccezioni che avrebbero preservato il beneficio invocato

  • Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E/2012

    La CTR ha ritenuto la circolare priva di efficacia vincolante e riferita a disciplina precedente, quindi non decisiva per la fattispecie

  • Legge n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

    art. 1, co. 190 e ss.; co. 197-198; co. 202

    La norma sulla definizione agevolata delle liti tributarie è stata applicata per considerare estinta la controversia in virtù della definizione operata dalla co-obbligata (pagamento F24 5%); la Corte ha ritenuto applicabili i commi che prevedono l'estinzione del processo e l'effetto della definizione anche nei confronti dei coobbligati solidali

Massime di principio

  • Se una coobbligata solidale definisce la lite tributaria con il pagamento previsto dalla legge di bilancio (art.1 legge n.197/2022), tale definizione può determinare l'estinzione del processo anche per gli altri coobbligati quando la pretesa impositiva è identica e riguarda lo stesso atto.
  • L'invocazione di regimi agevolativi o di esenzioni deve considerare le modifiche legislative intervenute successivamente: norme sopravvenute (anche per abrogazione implicita) possono rendere inapplicabile il trattamento di favore.
  • La qualificazione giuridica dell'atto (atto traslativo oneroso vs. atto rientrante in esenzioni speciali) è centrale per individuare l'imposizione: clausole contrattuali che comportano trasferimento immediato e trascrizione orientano verso il regime ordinario.
  • Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non hanno efficacia vincolante nei confronti dell'interpretazione della legge da parte dell'Autorità giudiziaria; la loro rilevanza dipende dalla coerenza con la normativa vigente.
  • La dichiarazione di estinzione comporta che la controversia si chiude senza decisione sul merito sostanziale; pertanto, in casi simili è importante valutare se l'interesse a proseguire il giudizio per ottenere una pronuncia di merito sia superiore al vantaggio derivante dalla definizione.

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