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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1960/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il notaio ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia ha recuperato l'imposta di registro relativa ad un finanziamento del socio enunciato nella delibera assembleare (imputazione a capitale) redatta dal notaio. Il ricorrente ha contestato: (i) la propria responsabilità solidale ex art. 57 D.P.R. 131/1986 per atti 'enunciati' e non da lui materialmente redatti; (ii) l'applicabilità dell'istituto dell'enunciazione nei termini contestati, sostenendo che gli effetti del finanziamento erano cessati per effetto dell'imputazione a capitale e quindi opera l'esclusione dell'imposta ex art. 22, comma 2, D.P.R. 131/1986.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo (responsabilità del notaio e legittimità della rettifica quando l'atto enuncia contratti non registrati ancora efficaci, in linea con Sez. Un. 24/05/2023 n.14432) e ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto che l'imputazione a capitale ha determinato la cessazione degli effetti del finanziamento (estinzione dell'obbligo restitutorio per rinuncia/compensazione) e, pertanto, opera l'esclusione dell'imposta ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.P.R. 131/1986. La sentenza impugnata è stata cassata e il ricorso originario del notaio è stato accolto; le spese di lite sono compensate integralmente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986 (T.U. imposte di registro)

    Normativa quadro richiamata per gli istituti dell'enunciazione (art. 22), la registrazione e responsabilità del notaio (art. 57) e altri profili impositivi; applicata per valutare se l'imposizione possa essere richiesta a seguito di enunciazione in atto notarile.

  • art. 22, comma 2, D.P.R. n. 131/1986

    l'imposta è esclusa "quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione"

    La Corte ha ritenuto che l'imputazione a capitale determina la cessazione degli effetti del finanziamento (estinzione dell'obbligo restitutorio), con conseguente esclusione dell'imposta di registro ai sensi di questa disposizione.

  • art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131/1986

    Prevede la responsabilità solidale del notaio che ha rogato o autenticato l'atto enunciante per il pagamento dell'imposta relativa agli atti enunciati ancora efficaci; la Corte ha richiamato il principio ma distinto il caso in cui gli effetti siano cessati.

  • art. 10, 42 del D.P.R. n. 131/1986

    Richiamati nella censura relativa a profili di registrazione e di qualificazione degli atti, ma la decisione si è focalizzata soprattutto su art. 22 e 57.

  • d.lgs. n. 463/1994, art. 3-ter

    Richiamato tra le norme richiamate nel ricorso; non decisivo rispetto alla questione principale risolta con l'interpretazione di art. 22 D.P.R. 131/1986.

  • Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c., art. 112, art. 132, art. 118 disp. att.)

    Norme processuali evocate per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge e modalità del giudizio d'appello).

  • Cass., Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432 (giurisprudenza citata)

    Le Sezioni Unite hanno affermato che l'enunciazione può legittimare la tassazione quando il credito derivante dal finanziamento enunciato sopravvive all'atto enunciante; la Corte qui distingue quel precedente perché, nel caso in esame, il finanziamento è stato integralmente estinto dall'imputazione a capitale.

  • Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841 (giurisprudenza citata)

    Richiamata in merito al principio per cui l'imposta di registro dovuta per atti enunciati può qualificarsi come imposta principale e essere recuperata se gli effetti non sono cessati.

  • Cass., Sez. 1, 19 marzo 2009, n. 67011 e Cass., Sez. I, 24 aprile 1998, n. 4236 (giurisprudenza citata)

    Precedenti richiamati sul tema dell'estinzione del finanziamento tramite compensazione o imputazione e sul momento in cui il finanziamento cessa di produrre effetti.

Massime di principio

  • L'enunciazione in un atto notarile di contratti o finanziamenti non registrati può legittimare la rettifica e l'imposizione dell'imposta di registro solo se gli effetti degli atti enunciati non sono già cessati per effetto dell'atto che li enuncia.
  • L'imputazione a capitale di un finanziamento soci determina, di norma, la cessazione degli effetti del finanziamento (estinzione dell'obbligo restitutorio) e, quindi, può dar luogo all'esclusione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.P.R. 131/1986.
  • La responsabilità solidale del notaio ex art. 57 D.P.R. 131/1986 opera quando l'atto enunciante riguarda obbligazioni ancora efficaci; se gli obblighi si estinguono con l'atto enunciante, la base imponibile può venire meno e la responsabilità non si concretizza nella pretesa impositiva.
  • Per valutare la tassabilità in casi di enunciazione bisogna accertare fattualmente se e quando gli effetti del rapporto enunciato sono cessati (es.: imputazione a capitale, compensazione, rinuncia). Se gli effetti cessano contestualmente o anteriormente all'atto enunciante, opera l'esclusione prevista dall'art. 22, comma 2.
  • Nelle controversie simili è essenziale documentare il momento e la causa dell'estinzione del credito (atto di imputazione, deliberazione assembleare, eventuali atti di compensazione o rinuncia) e verificare se residuano profili imponibili residui che giustifichino un avviso di liquidazione.

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