Cassazione Civile, Sentenza n. 1951/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto illegittimi due avvisi di liquidazione notificati alla BNP Paribas REIM Italy SGR spa e alla Fondazione Enasarco, volti al recupero dell'imposta proporzionale di registro (9%) su due atti notarili (del 10.7.2015 e del 25.10.2016) con cui Fondazione Enasarco aveva apportato un portafoglio immobiliare al Fondo Immobiliare Enasarco Due. Le parti avevano invece assoggettato gli atti a imposta ipotecaria del 2%, catastale dell'1% e a registrazione in misura fissa richiamando l'art. 9 legge 410/2001 e le disposizioni della tariffa del d.P.R. 131/86. L'Agenzia sosteneva che l'agevolazione/fissazione fosse soppressa dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 23/2011 a decorrere dal 1.1.2014; la CTR invece ha ritenuto che il regime previsto per gli apporti ai fondi immobiliari non fosse un'agevolazione soppressa ma il regime ordinario, per ragioni strutturali e funzionali degli apporti in fondo comune, avvalorato anche da precedenti giurisprudenziali e circolari ministeriali.
La decisione
Il procedimento è stato dichiarato estinto su istanza della BNP Paribas REIM, che ha perfezionato la definizione della lite ai sensi dell'art. 1 commi 190 e ss. della legge n.197/2022 mediante domanda all'Amministrazione Finanziaria e versamento dell'importo previsto (quietanze F24 del 5% del valore della lite). La Corte ha dichiarato estinto il processo (art. 1 commi 197-198 della legge n.197/2022) con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Non è stata resa una decisione di merito sulla cassazione proposta dall'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986 (Tariffa imposta di registro)
art. 1 Tariffa Parte Prima; art. 7 della tabella; art. 11 Tariffa Parte Prima
Le parti hanno richiamato le previsione della tariffa per sostenere l'assoggettamento in misura fissa degli apporti ai fondi; la CTR ha ritenuto che tali disposizioni integrino il regime di imposizione applicabile agli apporti in fondo comune
Legge 410/2001 (decreto legge n.351/2001 conv.)
Prevede il regime di tassazione (misura fissa) per gli apporti ai fondi immobiliari; la CTR ha ritenuto che tale disciplina costituisca il regime ordinario per gli apporti e non una agevolazione soppressa dal d.lgs. 23/2011
d.lgs. 23/2011
Ha disposto l'eliminazione, dal 1.1.2014, di precedenti esenzioni e agevolazioni tributarie salvo quelle espressamente indicate; la questione interpretativa è se il regime degli apporti ai fondi fosse una 'agevolazione' soppressa o piuttosto il regime ordinario: la CTR ha interpretato che non sia stato abrogato
Legge 84/1994
Richiamata per dimostrare che la non obbligatorietà della registrazione degli atti di apporto e la disciplina specifica per i fondi esistevano già prima dell'art. 9 della legge 410/2001
Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)
art. 1 commi 190 e ss.; in particolare commi 197-198 e 202
Prevede la definizione agevolata delle liti tributarie mediante pagamento in percentuale del valore della lite; la definizione perfezionata ha comportato l'estinzione del processo e ha giovato anche al co-obbligato in solido (Fondazione Enasarco)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Cassazione ha ritenuto legittima l'imposizione in misura fissa per apporti ai fondi, riconoscendo l'applicazione dell'imposta proporzionale soltanto nel caso di immediata rivendita dei beni da parte del fondo; citata dalla CTR come precedente favorevole alla misura fissa
Circolari Agenzia delle Entrate
Circolare n. 2 del 15.2.2012; Circolare n. 2/E del 21.2.2014
Sebbene successive all'entrata in vigore dell'art. 10 comma 4 del d.lgs. 23/2011, queste circolari erano interpretate dalla CTR come ancoraggio a favore del mantenimento dell'imposizione in misura fissa per gli apporti ai fondi
Massime di principio
- Gli apporti di beni immobili a fondi comuni possono essere assoggettati a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 9 legge 410/2001 e relativi riferimenti tariffari, trattandosi di un regime strutturale specifico per gli apporti in fondo comune e non necessariamente di un'agevolazione soggetta a soppressione
- L'abrogazione o soppressione di esenzioni/agevolazioni (es. d.lgs. 23/2011 art.10(4)) va valutata alla luce della natura sostanziale della disciplina: se una disciplina ha carattere strutturale e speciale rispetto ai trasferimenti onerosi ordinari, può sopravvivere all'operazione di 'pulizia' delle agevolazioni
- La circostanza che la società di gestione non possa disporre liberamente dei beni conferiti e che i conferitori siano titolari sostanziali degli stessi è elemento utile per qualificare l'operazione come apporto al fondo (regime speciale) e non come trasferimento a titolo oneroso assoggettato all'imposta proporzionale
- Se il fondo procede a una rivendita immediata degli immobili, può configurarsi invece l'applicazione dell'imposta proporzionale; la pratica concreta delle operazioni successive all'apporto è pertinente per la qualificazione fiscale
- La definizione agevolata prevista dalla legge n.197/2022 consente di estinguere il contenzioso mediante pagamento di una percentuale del valore della lite; tale strada ha effetto estintivo anche rispetto ai coobbligati in solido, ma implica la rinuncia alla prosecuzione del giudizio e va valutata caso per caso in termini di convenienza
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