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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36402/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era accusato di bancarotta fraudolenta documentale (in entrambe le forme previste: sottrazione di libri e fraudolenta tenuta di scritture contabili) e di dichiarazione fiscale fraudolenta per l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. In pratica si contestava che, quale amministratore, avesse sottratto o tenuto in modo irregolare la documentazione contabile per ostacolare la ricostruzione patrimoniale e che avesse emesso/uso fatture fittizie per evadere imposte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'appello. Sul piano motivazionale: 1) è ritenuto compatibile l'accertamento congiunto delle due forme di bancarotta documentale quando si riferiscano a condotte storicamente differenti (es. sottrazione di alcuni libri e irregolarità/falsità nelle altre scritture trovate); 2) le motivazioni della Corte territoriale circa l'esistenza di operazioni inesistenti sono state ritenute logiche e non manifestamente illogiche (assenza di struttura operativa, mancanza di dipendenti a fronte del volume d'affari, genericità delle mail difensive, il pagamento formale non esclude la simulazione); 3) l'attenuante per riparazione del danno non è riconosciuta: il pagamento di 15.000 euro è del tutto insufficiente rispetto a un debito erariale di oltre 700.000 euro, sicché non sussiste l'integrale riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, n. 2 legge fallimentare (ora art. 322 Codice della crisi e dell'insolvenza)

    menzionato nel testo come norma originaria, aggiornata nel nuovo codice

    Distinzione tra la forma 'specifica' (sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e la forma 'generica' (tenuta fraudolenta delle scritture, dolo generico, presuppone che la contabilità sia effettivamente rinvenuta ed esaminata). Le due forme possono coesistere se riferite a diverse condotte/materiali contabili.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma che incrimina la bancarotta semplice (omessa o irregolare tenuta dei libri contabili) e che può essere commessa anche per negligenza; contrapposta alla fattispecie più grave di bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

    Richiamato in relazione al reato di dichiarazione fiscale fraudolenta: la corte ha valutato la sussistenza del reato anche sulla base di elementi indiziari concreti (assenza di struttura e dipendenti, discrepanze con il volume d'affari) e ha ritenuto che le presunzioni probatorie utilizzate fossero idonee a sostenere l'accertamento penale.

  • art. 2740 cod. civ.

    Richiamato quale principio che il patrimonio dell'imprenditore risponde dei debiti contratti e che l'interesse tutelato dalla norma fallimentare è la conservazione della consistenza patrimoniale a garanzia dei creditori.

  • art. 61, n. 6 cod. pen.

    Disciplina l'attenuante per avere l'imputato riparato integralmente il danno; la corte ha interpretato che la riparazione deve essere integrale ed effettiva per poter comportare la relativa diminuzione della pena, e un pagamento simbolico o parziale non è sufficiente.

Massime di principio

  • Le due forme di bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/falsificazione e tenuta irregolare delle scritture) sono concettualmente diverse e incompatibili solo se ricondotte al medesimo fatto storico; possono coesistere se riferite a condotte diverse (es. sottrazione di alcuni libri + falsità nelle scritture rimaste).
  • Per contestare la dichiarazione fiscale fraudolenta non è sufficiente la formalità del pagamento: occorre valutare organicamente la realtà economica e organizzativa (esistenza di struttura, dipendenti, coerenza documentale). Presunzioni fondate su incongruenze obiettive (volumi d'affari incoerenti, assenza di personale) possono reggere l'accertamento penale se il giudice motiva adeguatamente.
  • La Suprema Corte in sede di legittimità non riesamina liberamente le prove; verifica la coerenza, la logicità e la non-manifesta illogicità della motivazione di merito, senza rinnovare il confronto probatorio tra le parti.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante per riparazione del danno è richiesta la riparazione integrale ed effettiva: pagamenti parziali non bastano anche se accompagnati da una dichiarazione liberatoria della parte offesa.
  • Una censura di violazione di legge basata su mere critiche alternative ai fatti accertati dal giudice di merito è generalmente inammissibile: bisogna dimostrare l'illogicità manifesta o la contraddittorietà della motivazione.

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