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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24943/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un professionista iscritto a una cassa previdenziale di categoria aveva chiesto in giudizio il riconoscimento della pensione di anzianità, indicando come decorrenze utili varie domande amministrative (1998, 2002, 2004) e, in subordine, il riconoscimento o la riliquidazione della pensione di vecchiaia. Aveva inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalla disinformazione e dal ritardo della cassa nel trattamento della pratica. La Corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo decisivo che: (i) una sentenza passata in giudicato avesse già accertato l'assenza di una valida domanda anteriore al 25 novembre 2002; (ii) per la pensione di anzianità fosse necessaria una specifica domanda e quella successiva non fosse stata ritualmente riproposta; (iii) la contribuzione/pensione dovesse essere liquidata secondo i criteri regolamentari sopravvenuti, legittimamente applicabili alla domanda del 2009; (iv) il reddito 1997 risultasse correttamente indicato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la sentenza impugnata non avesse valutato due raccomandate del 1998 e del 1999 attestanti la domanda di pensione del 19 gennaio 1998, e censurando altresì il rilievo attribuito al precedente giudicato, la mancata considerazione del reddito 1997, la pretesa irregolarità formale delle domande e il mancato accoglimento della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo, pur formalmente rubricato come omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza d'appello. Inoltre, poiché la decisione di appello confermava quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, operava il limite dell'art. 348-ter c.p.c. in tema di 'doppia conforme', con conseguente preclusione al vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. La Corte ha anche rilevato che il ricorso giustapponeva censure eterogenee, prive di una chiara sussunzione nei motivi tipici di impugnazione, e che la questione del giudicato era stata prospettata in modo non pertinente rispetto all'effettiva ratio della decisione, fondata sulla mancanza di una valida domanda produttiva di effetti prima del novembre 2002. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, soprattutto in presenza di una motivazione comune nei due gradi di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nelle ipotesi di 'doppia conforme' il ricorso per cassazione non può censurare il vizio motivazionale se il ricorrente non allega e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato applicabile al ricorso.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    È richiamato il principio del pro rata per le pensioni degli enti privatizzati.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Il principio del pro rata opera in senso attenuato, consentendo agli enti privatizzati interventi regolamentari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario nel rispetto di gradualità ed equità tra generazioni.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato solo attraverso il riferimento a una pronuncia delle Sezioni Unite sul rapporto tra giudicato e prescrizione; la Corte precisa che da tale pronuncia non deriva che solo le sentenze costituenti titolo esecutivo abbiano autorità di giudicato.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata e deve articolare motivi specifici, immediatamente riconducibili a una delle tassative ipotesi di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto e con iter logico sostanzialmente coincidente, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia una diversità delle ragioni poste a fondamento delle due decisioni.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo disordinato le medesime difese svolte nei gradi di merito: occorre individuare con chiarezza il vizio denunciato e confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione del 'fatto decisivo' omesso non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o della forza persuasiva attribuita dal giudice ad alcuni elementi di prova, compresi quelli desumibili da un giudicato esterno o da precedenti decisioni tra le stesse parti.
  • In presenza di una prestazione pensionistica subordinata a domanda, la decorrenza e il diritto vanno verificati alla luce della validità e ritualità della domanda stessa; se la prima domanda non è idonea o occorre una nuova istanza dopo la sospensione del trattamento, la mancata ripresentazione nei modi richiesti impedisce il riconoscimento della prestazione.
  • Gli enti previdenziali privatizzati possono modificare la disciplina regolamentare delle prestazioni per preservare l'equilibrio finanziario, applicando il principio del pro rata in modo non assoluto ma attenuato, secondo criteri di gradualità ed equità intergenerazionale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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