Cassazione Civile, Ordinanza n. 20674/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A un imprenditore individuale deceduto era stato notificato, agli eredi, un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui l'ufficio recuperava a tassazione un maggior reddito d'impresa pari a euro 50.608,00, ritenendo imponibile come sopravvenienza attiva il beneficio contributivo connesso alla riduzione del 60% del debito per gli operatori colpiti dagli eventi sismici del 2002. I contribuenti avevano impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano accolto la loro tesi, qualificando la posta come reddito diverso e ritenendo tardivo l'accertamento. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, dedotta per tardività dell'impugnazione rispetto al termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, nonché per la mancata considerazione dell'effetto sospensivo derivante dall'istanza di accertamento con adesione; 2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto maturata la decadenza dell'ufficio e qualificato il reddito come "diverso" anziché d'impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha osservato che la CTR, decidendo nel merito, aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, eccezione che doveva essere valutata perché idonea a paralizzare l'esame del merito. Richiamando il principio secondo cui i vizi processuali devono essere fatti valere nel grado in cui si manifestano e, se non decisi espressamente, restano coperti da giudicato interno se non specificamente impugnati, la Corte ha affermato che il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare se l'istanza di accertamento con adesione fosse stata tempestivamente presentata, con conseguente proroga del termine per ricorrere. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Molise, che dovrà accertare la tempestività del ricorso introduttivo in relazione alla ritualità dell'istanza di adesione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
La censura è stata veicolata come nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia su un motivo di gravame.
Il giudice non può omettere di pronunciarsi su una questione ritualmente devoluta e rilevante ai fini della decisione.
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Individua il termine ordinario per l'impugnazione degli atti tributari, rilevante ai fini della tempestività del ricorso introduttivo.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sulla decadenza del potere accertativo, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma posta a base dell'accertamento del maggior reddito d'impresa.
art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
L'istanza di accertamento con adesione, se tempestivamente proposta, comporta la proroga del termine per proporre ricorso avverso l'atto impositivo.
Il vizio processuale non dedotto con specifico motivo di impugnazione si converte in motivo di gravame; in mancanza, la decisione implicita si consolida con giudicato interno.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sulle eccezioni processuali ritualmente sollevate e potenzialmente assorbenti rispetto al merito; l'omissione integra vizio denunciabile in cassazione.
- Quando la questione di tempestività dell'impugnazione dipende dalla ritualità di un'istanza di accertamento con adesione, il giudice deve verificare se tale istanza sia stata proposta entro il termine di legge, poiché solo in tal caso opera la proroga del termine per ricorrere.
- I vizi processuali relativi a termini, decadenze e requisiti formali devono essere fatti valere nel grado in cui emergono; se il giudice decide il merito senza affrontarli e la parte non li ripropone o impugna specificamente, essi possono essere coperti da giudicato interno.
- La cassazione della sentenza per omessa pronuncia su una questione pregiudiziale processuale comporta rinvio al giudice di merito affinché accerti in via preliminare la proponibilità dell'azione o dell'impugnazione, prima di ogni esame del merito.
- La decisione di merito sulla natura e imponibilità di un componente reddituale resta assorbita se viene accolto il motivo che investe la tempestività del ricorso introduttivo.
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