Cassazione Penale, Sentenza n. 17839/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia del 19/07/2022 che aveva confermato il rigetto del sequestro preventivo per euro 253.837,93 chiesto dalla Procura. La Procura contestava la commercializzazione di olio etichettato come extravergine ma ritenuto vergine in base ai risultati del cosiddetto panel test; sosteneva che gli esiti del panel test, disciplinati dal Reg. CEE 2568/1991 e dal Reg. CEE 1638/1998, fossero idonei a comprovare il fumus commissi delicti e che il Tribunale del riesame avesse erroneamente ritenuto tali esiti insufficienti, parametrando la valutazione su criteri di gravità indiziaria piuttosto che sul fumus e sbagliando nel rigettare il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame non fosse affetta da vizi motivazionali radicali: il Tribunale aveva correttamente valutato il fumus commissi delicti nel suo complesso, tenendo conto dello stato di avanzamento delle indagini, della fallibilità riscontrata negli esiti del panel test (circa 33% secondo il Tribunale), delle contraddizioni tra assaggiatori e tra analisi e controanalisi, nonché elementi a discarico come il sistema di autocontrollo aziendale, la modestia delle contestazioni rispetto al volume di prodotto e l'incertezza sulla causa dell'alterazione (materia prima vs. processo produttivo). La Corte ha inoltre affermato che le metodiche comunitarie non producono prova legale assoluta nel processo penale: i regolamenti europei prescrivono metodiche e sanzioni amministrative ma non impongono un automatismo probatorio in tema penale, in ragione del principio del libero convincimento del giudice e del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato.
Norme richiamate
Norma penale che disciplina la frode nell'esercizio del commercio; è il reato contestato per la commercializzazione di olio pubblicizzato come extravergine ma ritenuto di qualità inferiore. La Corte osserva che l'esistenza di metodiche normative non introduce automaticamente prova legale della responsabilità penale.
Richiamato come quadro di responsabilità amministrativa delle società (anche se il ricorso cita artt. 19 e 53, la Corte valuta che l'ordinanza ha considerato il modello organizzativo e gli elementi di difesa dell'ente). Il d.lgs. non modifica le regole di prova penale.
Regolamento CEE 11 luglio 1991 n. 2568/1991
allegato I punto 2 (richiamato nel provvedimento di merito)
Stabilisce i parametri di qualità e le metodiche per la classificazione degli oli. La Corte afferma che, pur prevedendo procedure e sanzioni in ambito amministrativo/doganale, il regolamento non determina prova legale automatica nel processo penale.
Regolamento CEE 1638/1998
Disciplina le modalità del panel test per la valutazione organolettica. La Corte riconosce valore probatorio al panel test ma ne sottolinea la soggettività intrinseca e l'assenza di efficacia di prova legale assoluta nel processo penale; occorre integrazione con altri elementi probatori.
Norma richiamata nel motivo di ricorso (violazione dedotta); la Corte conclude che non vi è stata violazione: il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la valutazione del fumus e ha svolto una valutazione complessiva e coerente del materiale probatorio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la forma del motivo di ricorso in cassazione (esposizione sintica). La Corte richiama la necessità di specificità nella censura per impugnare le diverse ragioni decisorie del giudice di merito.
Principio del libero convincimento del giudice: gli esiti di metodiche extrapenali non possono diventare prova legale vincolante; il giudice può valutare liberamente le prove.
Principio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio: limita l'automatismo probatorio e giustifica la necessità di elementi concreti e persuasivi per il sequestro preventivo.
Eccezione normativa che individua ambiti in cui le prescrizioni extrapenali possono influire sulla prova (stato di famiglia, cittadinanza); diversamente, le metodiche tecniche non vincolano il processo penale.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo occorre il fumus commissi delicti fondato su elementi concreti e persuasivi: non basta l'astratta configurabilità del reato.
- Il giudice penale deve valutare il panel test nel contesto complessivo delle prove; il panel test ha valore probatorio ma non costituisce prova legale automatica.
- La presenza di contraddizioni, margini di soggettività nei risultati analitici o di controanalisi discordanti possono depotenziarne l'idoneità a fondare misure cautelari.
- Le metodiche e i regolamenti tecnici comunitari (es. Reg. 2568/1991; Reg. 1638/1998) prescrivono procedure utili per fini amministrativi/doganali ma non tolgono al giudice penale il principio del libero convincimento.
- In valutazioni cautelari il giudice deve considerare anche elementi a discarico offerti dall'indagato/ente: sistemi di autocontrollo, numerosità relativa delle contestazioni e possibile causa esterna dell'alterazione sono fattori rilevanti.
- In cassazione il ricorso deve essere specifico: non è sufficiente censurare un solo elemento probatorio quando il provvedimento di merito è fondato su più ragioni; le censure generiche sono inammissibili.
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