Cassazione Civile, Ordinanza n. 25148/2025 del 13/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un proprietario di unità immobiliare in un edificio condominiale ha convenuto dinanzi al Tribunale l'impresa esecutrice dei lavori di rifacimento del tetto, l'ex amministratrice del condominio e il direttore dei lavori, lamentando che gli interventi deliberati dall'assemblea fossero stati eseguiti in modo incompleto e difettoso. In particolare, deduceva la cattiva esecuzione del rifacimento della copertura, l'omessa realizzazione degli sfiati individuali degli impianti autonomi di riscaldamento e altre carenze, chiedendo eliminazione dei vizi, esecuzione delle opere deliberate e risarcimento dei danni per l'impossibilità di usare l'alloggio. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, mentre la Corte d'appello ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del singolo condòmino rispetto alle domande inerenti l'esatta esecuzione di una delibera concernente parti comuni, ha ritenuto non provata la richiesta di rimborso per il danno alle tubature e ha respinto la domanda risarcitoria per l'asserita inutilizzabilità dell'abitazione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c. e 100 c.p.c. per il mancato riconoscimento della legittimazione del singolo condòmino; violazione degli artt. 342, 115 c.p.c. e delle regole sulle presunzioni per il rigetto della domanda relativa al costo di ripristino del tubo di smaltimento fumi; violazione degli artt. 342 e 115 c.p.c. per l'insufficiente prova dell'impossibilità di utilizzo dell'unità abitativa; violazione delle norme sulle spese processuali e sulla chiamata in garanzia dell'assicurazione; censura sulla liquidazione delle spese di lite; richiesta di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando la controversia riguarda la corretta esecuzione di una delibera condominiale che autorizza interventi conservativi su parti comuni, la legittimazione processuale attiva spetta in via esclusiva all'amministratore e non al singolo condòmino. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto i capitoli di prova e i documenti decisivi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la valutazione delle prove e la ritenuta mancanza di riscontri sull'origine del danno spettano al giudice di merito. Ha respinto il quarto motivo sulle spese della chiamata in garanzia dell'assicuratrice, correggendo però la motivazione: in caso di chiamata in garanzia impropria, opera il principio di causalità, ma la doglianza non attingeva compiutamente la posizione di tutti i chiamanti. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo come mera richiesta priva di autonoma censura e ha ritenuto assorbito il sesto motivo sull'errore materiale, in conseguenza del rigetto del primo motivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di azione, ma ritenuto non idoneo a superare il difetto di legittimazione attiva rilevato dalla Corte d'appello
richiamato per affermare la tutela giurisdizionale del diritto, ma non utile a fondare la legittimazione del singolo condòmino nelle controversie riservate all'amministratore
evocato in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione, ma ritenuto non violato dalla decisione impugnata
richiamato nei motivi di ricorso sull'autosufficienza e sulla specificità dell'appello; la Corte ha valorizzato la genericità delle censure e la valutazione di merito della Corte territoriale
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la selezione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma il ricorso è stato respinto perché il fatto costitutivo del danno non era stato provato
richiamato dal ricorrente nel motivo sulle spese e sulla chiamata in causa, senza accoglimento
richiamato dal ricorrente nel motivo sulle spese; non incide sull'esito
richiamato dal ricorrente nel motivo sulle spese; non incide sull'esito
richiamato dal ricorrente nel motivo sulle spese; non incide sull'esito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale di tutti i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione
richiamato per dichiarare inammissibile il motivo privo della necessaria specificità e della trascrizione degli atti rilevanti
richiamato in tema di presunzioni, ma la Corte ha ritenuto la valutazione della prova demandata al merito
richiamato in tema di presunzioni semplici, senza accoglimento
utilizzato per correggere la motivazione della decisione sulle spese della chiamata in garanzia, pur rigettando il motivo
indicato come possibile rimedio in caso di inerzia dell'amministratore
indicato come rimedio per chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore in caso di inerzia
richiamato quale ulteriore strumento giudiziale in caso di inerzia nella gestione della cosa comune
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo
richiamato in relazione alla domanda riconvenzionale di rimborso delle spese dell'accertamento tecnico preventivo
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda la corretta esecuzione di una deliberazione condominiale che autorizza interventi conservativi su parti comuni, la legittimazione processuale attiva a far valere l'inadempimento spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio, quale rappresentante degli interessi comuni, e non al singolo condòmino.
- La legittimazione del singolo partecipante può essere riconosciuta nelle controversie che attengono alla tutela del suo diritto dominicale o alla difesa di un diritto individuale sulla quota comune; non invece quando il petitum sostanziale investe il rapporto negoziale gestorio tra condominio, appaltatore e direzione lavori per l'esecuzione di opere comuni.
- In cassazione, la censura che investe la valutazione del materiale probatorio è inammissibile o infondata se si risolve in una diversa lettura delle prove, poiché interpretazione, attendibilità e concludenza degli elementi istruttori spettano al giudice di merito.
- La deduzione di un danno deve essere supportata da allegazioni e prove specifiche sulla sua esistenza e sul nesso causale con la condotta asseritamente illecita; in difetto, la domanda risarcitoria può essere respinta o il motivo dichiarato inammissibile per genericità.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare il requisito di specificità, trascrivendo o indicando in modo preciso gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti è inammissibile.
- In tema di chiamata in garanzia impropria, la regolazione delle spese segue il principio di causalità, ma l'eventuale deroga per manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata va valutata con riferimento alla posizione di tutti i soggetti che hanno provocato l'intervento del terzo.
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