Cassazione Penale, Sentenza n. 12088/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestata per i reati di cui al D.P.R. 309/1990 (artt. 73 e 74) con l'aggravante ex art. 416-bis: il ricorrente deduce violazione di norme di diritto processuale (art. 606 c.p.p. e artt. 273, 274, 275 c.p.p.) e contesta la proporzionalità della misura cautelare, lamentando la mancata attualità delle esigenze cautelari e l'assenza di pericolo di recidiva. Sostiene di essersi allontanato dalla consorteria già nell'ottobre 2021 (richiamando dichiarazioni di collaboratori) e chiede una rivalutazione degli elementi probatori (tra cui risultanze captative e dichiarazioni di collaboratori) per escludere la persistenza della pericolosità e l'intraneità all'associazione; viene altresì contestata la rilevanza data alla detenzione di un fucile e il presunto travisamento di conversazioni intercettate.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero, in realtà, una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova non consentita in sede di legittimità; ha confermato la correttezza e la sufficienza della motivazione del Tribunale del riesame che, valutando l'insieme degli elementi (dichiarazioni di più collaboratori, conversazioni intercettate del 25/7/2023 e 19/2/2024, detenzione di un fucile a pompa, riunioni nell'abitazione dell'indagato), ha legittimamente escluso un definitivo allontanamento dall'associazione e accertato la perdurante pericolosità. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la scelta della custodia cautelare in carcere, ritenendola proporzionata e necessaria, e ha disposto che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 31/03/2026; decisione del 06/02/2026.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale relativa a specifiche fattispecie di reato in materia di stupefacenti: utilizzata per inquadrare l'impianto accusatorio e giustificare la gravità dei fatti tenuti in considerazione ai fini della misura cautelare
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale su traffico di stupefacenti richiamata per definire i capi d'imputazione; contribuisce alla valutazione della gravità del fatto ai fini della custodia cautelare
art. 416-bis c.p.
Aggravante per il vincolo associativo di tipo mafioso: usata per qualificare l'inquadramento criminologico dell'indagato e rafforzare la prognosi di pericolosità
art. 275 c.p.p. (comma 3)
Prevede la presunzione relativa circa l'esistenza di esigenze cautelari in reati di particolare gravità (tra cui stupefacenti/associazione): la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha fatto affidamento esclusivo su tale presunzione ma l'ha corroborata con motivazione specifica e con elementi attuali
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Norma sulle cause di cassazione: la Corte ha osservato che i motivi invocati dal ricorrente non erano ragioni di diritto adeguate per il sindacato di legittimità, essendo in realtà critiche di merito o richieste di nuova valutazione probatoria
artt. 273 e 274 c.p.p.
Richiamati nella doglianza come norme procedurali relative all'impugnazione: la Corte ha ritenuto le censure fondate su rivalutazioni di fatto non ammissibili anche alla luce delle norme sull'impugnazione
art. 616 c.p.p.
Richiamato in relazione alla sanzione economica per impugnazioni inammissibili: la Corte ha applicato sanzione equitativa e richiamato la facoltà di aumentarla ex art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Disposizione che consente l'aumento oltre il massimo della sanzione prevista in caso di inammissibilità del ricorso: invocata per giustificare l'ammenda di euro 3.000 inflitta al ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per motivare la decisione sulla condanna alle spese e l'ammenda, in ordine alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per rinnovare la valutazione delle prove: i motivi che si risolvono in una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è superabile, ma il giudice del merito deve fornire motivazione specifica quando la ritiene non applicabile; il giudice di legittimità verifica solo la congruenza e la logica della motivazione e non ricalcola i fatti
- Per escludere la persistenza del vincolo associativo e la pericolosità occorrono prove chiare e concrete di un definitivo e concreto allontanamento (non meri indizi o dichiarazioni parziali di collaboratori limitate nel tempo)
- Elementi quali conversazioni intercettate recenti, detenzione/gestione di armi per conto del gruppo e ospitare riunioni di esponenti dell'associazione costituiscono indizi forti di intraneità e possono legittimare la custodia cautelare se valutati nel loro insieme
- Nel ricorso per cassazione bisogna indicare doglianze giuridiche puntuali (errori di diritto, vizio di motivazione specifico) e non soltanto divergenze interpretative dei fatti; l'assenza di contestazioni precise della motivazione comporta spesso l'inammissibilità
- La valutazione sulla proporzionalità della misura cautelare richiede un giudizio prognostico articolato: gravità del fatto, personalità dell'indagato, persistenza del rischio di recidiva e inefficacia di misure meno afflittive devono essere affrontati e motivati dal giudice di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12081/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12083/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12084/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12085/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12086/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12087/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →