Cassazione Civile, Ordinanza n. 05891/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a una sentenza civile che aveva dichiarato l’acquisto per usucapione di una metà di fondo con tre immobili al piano terra. In primo grado la contribuente sosteneva che, ai fini della stima, dovesse considerarsi una superficie molto inferiore a quella valorizzata dall’Ufficio, pari a circa 100 mq, perché gli immobili insistevano solo in parte sul suolo usucapito. La CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso, ritenendo congrua la valutazione dell’Ufficio. In appello la contribuente insisteva sul difetto di corrispondenza tra la superficie usucapita e quella degli immobili valorizzati, contestando anche il criterio comparativo adottato dall’Ufficio e la mancata considerazione di altri atti di compravendita della zona. La CTR rigettava il gravame, osservando che l’Ufficio aveva fatto riferimento al valore venale dell’immobile e che la contribuente non aveva indicato un diverso valore. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla specifica eccezione relativa ai metri quadrati da considerare per la valutazione; 2) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza; 3) violazione degli artt. 24 Cost., 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per omesso esame degli atti di compravendita prodotti e per mancata ammissione di consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non si fosse pronunciata sulla specifica eccezione relativa alla superficie da assumere come base di calcolo del valore dei beni usucapiti, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese. Ha rigettato il secondo motivo, escludendo la motivazione meramente apparente, perché la CTR aveva comunque espresso le ragioni essenziali della decisione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la censura tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito, che la consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che non risultava una vera violazione dell’onere della prova o delle regole di valutazione delle prove. Nel dispositivo riportato nel testo compare un refuso, ma dalla motivazione emerge chiaramente l’accoglimento del primo motivo, il rigetto del secondo e l’inammissibilità del terzo.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente dedotte; la sua violazione si configura in caso di omessa pronuncia su una specifica eccezione decisiva.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; non è meramente apparente se consente di percepire l’iter logico seguito.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiede che la sentenza del giudice tributario sia motivata in modo sufficiente e intellegibile.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
è richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
sancisce l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa; nel caso concreto non fonda l’accoglimento del terzo motivo.
la sua violazione si configura solo se l’onere della prova viene erroneamente ripartito tra le parti.
la violazione ricorre se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce maggior peso ad alcune prove rispetto ad altre.
la valutazione del materiale probatorio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito; non è censurabile in cassazione come violazione di legge la mera diversa ponderazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge, non la rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro indicato dalla Corte per le doglianze sulla necessità della consulenza tecnica d’ufficio e sul vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
richiamato per l’ordine di trattazione dei motivi, affrontando prioritariamente il vizio processuale più radicale.
richiamato per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme, in relazione alla censura sul diniego di CTU.
non è espressamente citato nel testo fornito, quindi non inserito.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito non si esprime su una specifica eccezione o questione ritualmente dedotta e potenzialmente decisiva; non basta che la questione sia solo indirettamente evocata nella motivazione.
- La decisione implicita su una questione può ritenersi configurabile solo se essa sia logicamente superata da un’altra statuizione incompatibile; in tal caso, la censura va formulata come violazione di legge o vizio di motivazione, non come omessa pronuncia.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente materialmente, non consente di ricostruire le ragioni della decisione; non ricorre se il giudice espone, anche sinteticamente, il percorso logico essenziale.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo mancato impiego non integra di per sé violazione di legge.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti, in realtà, la valutazione delle prove fornite dalle parti.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con la critica alla scelta del giudice di credere più a una prova che a un’altra, ma solo con l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite illegittimamente.
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