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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15885/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da intimazioni di pagamento relative al mancato versamento del contributo unificato in più giudizi nei quali la società concessionaria della riscossione era stata parte. La società sosteneva di poter beneficiare della prenotazione a debito del contributo unificato, contestando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente denunciava violazione di legge, in particolare degli artt. 48 del d.P.R. 602/1972, 157, 3 lett. q), 11 e 158 del d.P.R. 115/2002, assumendo che la prenotazione a debito dovesse riconoscersi anche nel processo tributario e non solo nella fase di esecuzione del titolo davanti al giudice ordinario. Il Ministero è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le censure e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che la prenotazione a debito del contributo unificato, prevista per le amministrazioni pubbliche e per i concessionari della riscossione solo nelle ipotesi espressamente contemplate dalla legge, non si applica al processo tributario quando l'agente della riscossione agisce come ricorrente per ottenere l'annullamento dell'atto impugnato. Poiché nel caso concreto la società concessionaria aveva promosso un giudizio di impugnazione, e non una procedura esecutiva devoluta al giudice ordinario, essa era tenuta al pagamento del contributo unificato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nulla è stato liquidato per le spese per mancata attività difensiva del Ministero, ma è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario

    La previsione è limitata al procedimento di riscossione coattiva; non si estende al giudizio tributario di impugnazione della cartella o di altri atti non riconducibili alla fase esecutiva.

  • art. 157 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia

    La norma opera soltanto per la procedura esecutiva e non consente una prenotazione a debito generalizzata nei giudizi tributari promossi dal concessionario come ricorrente.

  • art. 3, lett. q), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito

    La nozione ricomprende l'amministrazione dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche espressamente ammesse da una norma di legge; la società concessionaria non rientra in tale categoria in mancanza di previsione espressa.

  • art. 11 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico

    La prenotazione a debito del contributo unificato presuppone un'espressa ammissione normativa dell'ente pubblico interessato.

  • art. 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul contributo unificato e sulla prenotazione a debito, ma non ritenuto idoneo a fondare l'esenzione invocata nel caso concreto.

  • art. 37 d.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    Ha introdotto il contributo unificato anche nel processo tributario, rendendo applicabile a tale processo la disciplina del relativo pagamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La prenotazione a debito del contributo unificato è una disciplina eccezionale, applicabile solo ai soggetti e alle procedure espressamente previsti dalla legge; non è suscettibile di applicazione analogica o generalizzata.
  • L'agente della riscossione, quando agisce in giudizio tributario come ricorrente per contestare l'atto impositivo o esattivo, assume la posizione di parte processuale ordinaria e non beneficia automaticamente della prenotazione a debito.
  • Le norme che riconoscono la prenotazione a debito al concessionario della riscossione si riferiscono alla fase della riscossione coattiva e alle procedure esecutive devolute al giudice ordinario, non ai giudizi di impugnazione davanti al giudice tributario.
  • La qualificazione dell'attività processuale come diretta all'annullamento dell'atto, e non alla riscossione del tributo, esclude la ratio che giustifica l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia.
  • In tema di contributo unificato, l'individuazione della legittimazione alla prenotazione a debito richiede una specifica base normativa e non può fondarsi sulla sola natura pubblicistica o funzionale del soggetto che agisce in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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