Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00931/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per Irpef, Irap e Iva relative all’anno 2007. Il contribuente lo aveva impugnato e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello, la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva confermato l’annullamento dell’atto ritenendo che l’Ufficio non avesse provato la valida delega di firma in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso. In particolare, la CTR aveva giudicato insufficiente la documentazione prodotta, reputando anonima la disposizione di servizio sulle deleghe e non idonea la nota regionale relativa all’attribuzione di incarichi dirigenziali. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che erano stati prodotti sia il provvedimento organizzativo che disciplinava le deleghe di firma in relazione alla qualifica rivestita dal funzionario, sia il documento attestante l’incarico effettivamente ricoperto dalla sottoscrittrice dell’atto. La censura sosteneva che, nella struttura interna dell’Ufficio, non fosse richiesta una delega nominativa e che fosse sufficiente l’individuazione per qualifica del soggetto delegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la CTR non si era conformata ai principi consolidati in tema di delega di firma degli avvisi di accertamento. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, la sottoscrizione dell’avviso può essere effettuata dal capo ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato; la delega di firma ha natura di mero decentramento burocratico, non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato e può risultare anche da ordini di servizio, purché sia individuabile la qualifica del funzionario e verificabile la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto legittimato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la censura di legittimità è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"

    la sottoscrizione dell'avviso può essere effettuata anche da un funzionario delegato; la delega di firma non richiede necessariamente indicazione nominativa e può essere desunta da atti organizzativi interni idonei a individuare per qualifica il soggetto delegato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    è richiamata la disciplina del procedimento camerale a seguito di proposta del relatore.

  • art. 11, comma 1, lett. c) e comma 4, Statuto Agenzia delle entrate

    sono richiamati come fondamento dei poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente preposto all'ufficio.

  • art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000

    è richiamato quale base dell'organizzazione interna e della subordinazione gerarchica nell'ufficio.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    la Corte chiarisce che tale norma riguarda la delega di funzioni, con disciplina distinta e non sovrapponibile alla delega di firma.

Massime di principio

  • La delega di firma dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, ha natura di decentramento interno e non di trasferimento sostanziale di funzioni: l’atto resta imputabile all’ufficio titolare del potere.
  • Per la validità della sottoscrizione non è necessario che la delega rechi il nominativo del funzionario delegato; è sufficiente che l’atto organizzativo interno individui il delegato mediante la qualifica rivestita, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra firmatario e soggetto legittimato.
  • La disciplina della delega di funzioni prevista per i dirigenti pubblici non si applica automaticamente alla delega di firma, trattandosi di istituti diversi per presupposti, contenuto ed effetti.
  • In sede di controllo giudiziale occorre una lettura combinata dei documenti prodotti dall’Amministrazione per verificare se, nel loro complesso, attestino la legittimazione del funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.