Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 378/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS---OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 1); b) della nota prot. A/paesaggistica/-OMISSIS--OMISSIS- del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 2); - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato per tardività l’autotutela generale della Soprintendenza, ma aveva limitato in motivazione la portata degli atti paesaggistici favorevoli e respinto l’impugnazione dell’autotutela specifica relativa alla proprietà degli appellanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti, proprietari di un’unità immobiliare inserita in un complesso residenziale edificato sulla base di concessioni edilizie assistite da originario parere favorevole della Soprintendenza, contestavano la parte della sentenza di primo grado che, pur annullando l’atto generale di autotutela del 14 giugno 2023 per violazione del termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21-novies l. 241/1990, aveva interpretato restrittivamente gli atti favorevoli del 2020 e del 2021, ritenendo che l’accertamento di compatibilità paesaggistica riguardasse soltanto opere di completamento e finitura e non l’intero complesso edilizio e le varianti alle concessioni originarie. Deducevano, in particolare, ultrapetizione, eccesso di pronuncia, travisamento del contenuto degli atti amministrativi e invasione della sfera riservata all’amministrazione. Con un ulteriore motivo contestavano il mancato annullamento, per illegittimità derivata, dell’atto di autotutela specifico adottato con riferimento alla loro proprietà, il quale era stato emanato in conseguenza dell’annullamento generale degli atti favorevoli.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello. Ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il giudice di primo grado era chiamato a decidere esclusivamente sulla legittimità dell’atto di autotutela generale. Una volta annullato tale atto per violazione del termine di cui all’art. 21-novies l. 241/1990, il giudice avrebbe dovuto arrestare il proprio sindacato. L’annullamento giurisdizionale dell’atto di ritiro comporta la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi favorevoli precedentemente ritirati, i quali riacquistano efficacia secondo il loro originario contenuto e portata. La successiva interpretazione restrittiva operata dal TAR ha costituito una statuizione ultronea, non necessaria alla definizione della controversia, e ha violato i limiti della domanda e il divieto di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati, invadendo la riserva di amministrazione. Il Collegio ha quindi espunto dalla sentenza i passaggi motivazionali e il segmento dispositivo implicito con cui il TAR aveva limitato la portata degli atti favorevoli del 2020 e del 2021. Ha inoltre accolto il secondo motivo: una volta ripristinata la piena efficacia degli atti favorevoli, è venuto meno il presupposto logico-giuridico dell’autotutela specifica, adottata in conseguenza dell’annullamento generale. Tale provvedimento è stato pertanto annullato per illegittimità derivata. Sono rimasti fermi gli altri capi della sentenza di primo grado, incluso l’annullamento dell’atto generale di autotutela. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-novies l. 241/1990

    Il superamento del termine massimo per l’annullamento d’ufficio ha determinato l’illegittimità dell’autotutela generale, già accertata dal giudice di primo grado e non contestata in appello.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato

    Il giudice amministrativo deve mantenersi entro i limiti della domanda e del potere già esercitato dall’amministrazione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    La disposizione vieta l’ultrapetizione e l’invasione della riserva di amministrazione; il giudice non può ridefinire preventivamente il contenuto di atti amministrativi la cui efficacia sia stata ripristinata dall’annullamento dell’autotutela.

  • art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016

    La disposizione è richiamata quale base della regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie, insieme all’accertamento di compatibilità paesaggistica.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004

    Sono richiamati quali disposizioni poste a base dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di autotutela, gli atti amministrativi favorevoli precedentemente ritirati rivivono ex tunc secondo il loro originario contenuto e portata.
  • Dopo avere annullato l’autotutela per esaurimento o tardività del relativo potere, il giudice non può interpretare restrittivamente, ridefinire o conformare il contenuto degli atti favorevoli tornati efficaci, se tale questione non costituisce oggetto della domanda e implica l’esercizio di poteri amministrativi non ancora nuovamente esercitati.
  • Il divieto di ultrapetizione e la riserva di amministrazione impongono al giudice di limitare il proprio intervento alla legittimità dell’esercizio del potere amministrativo già manifestatosi, senza anticipare o condizionare future valutazioni dell’amministrazione.
  • L’annullamento dell’atto generale di autotutela può comportare l’illegittimità derivata dell’atto di ritiro specifico adottato in sua conseguenza quando quest’ultimo si fondi logicamente e giuridicamente sulla rimozione generale e venga meno il presupposto dell’intervento specifico.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaSanatoria paesaggisticaQualificazione degli interventiDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.