Cassazione Civile, Ordinanza n. 00019/2024 del 02/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società assicuratrice aveva rilasciato nel 2007 una polizza cauzionale in favore di un comune, nell'interesse di una società coinvolta in un programma di intervento urbanistico, per garantire l'esecuzione di opere di urbanizzazione. Dopo una scissione parziale, una newco beneficiaria era divenuta proprietaria di parte delle aree interessate dalla convenzione edilizia. In seguito, il comune aveva escusso la garanzia per l'inadempimento degli obblighi urbanistici e, a seguito di un accordo transattivo, la compagnia aveva versato somme rilevanti. La beneficiaria era poi fallita e il comune era stato ammesso al passivo con riserva per un importo corrispondente al valore effettivo del patrimonio trasferito. La compagnia, surrogatasi nei diritti del comune ex art. 1203 n. 3 c.c., aveva chiesto l'ammissione al passivo in prededuzione per l'importo pagato. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo con il medesimo rango e nei limiti già riconosciuti al comune, escludendo sia la prededuzione sia la parte eccedente. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l. fall., ritenendo che la garanzia fosse anteriore al fallimento e che il pagamento successivo non mutasse la natura concorsuale del credito. Con il ricorso per cassazione la compagnia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111 l. fall. e 1273 c.c., sostenendo che l'accordo con il comune avrebbe avuto natura di accollo e che il pagamento aveva avvantaggiato la massa liberando i beni dagli oneri di urbanizzazione, con conseguente prededuzione; 2) violazione degli artt. 1180, 1203 n. 3 e 1949 c.c. e dell'art. 111 l. fall., per mancato riconoscimento della surroga e della natura di credito sorto in occasione e in funzione della procedura; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ammissione di un importo maggiore, parametrato all'incremento di valore dell'immobile derivante dallo scomputo/adempimento delle opere urbanistiche. La Corte ha rilevato inoltre che, nelle memorie, entrambe le parti avevano chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenute vicende fattuali, ma ciò non ha impedito l'esame dei motivi ai fini delle spese secondo la soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti. Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese, ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti infondati e in parte inammissibili: ha confermato che il credito del fideiussore che paga dopo il fallimento ha natura concorsuale, perché deriva da un'obbligazione di garanzia anteriore all'apertura della procedura; ha escluso che fosse configurabile, sulla base degli atti esaminati, un accollo ex art. 1273 c.c. o un finanziamento autorizzato dalla procedura; ha ritenuto che la surroga fosse stata comunque implicitamente riconosciuta dal giudice di merito nell'ammissione al passivo per il medesimo importo già riconosciuto al comune; e ha considerato implicitamente rigettata la domanda subordinata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 111 legge fall.
richiamato per escludere la prededuzione del credito del fideiussore; il pagamento avvenuto in corso di procedura non basta a trasformare in prededucibile un credito originato da garanzia anteriore al fallimento
invocato come accollo, ma la Corte ha ritenuto la relativa prospettazione inammissibile perché non scrutinata nei gradi di merito e finalizzata a mutare il titolo del pagamento
richiamato insieme agli artt. 1203 n. 3 e 1949 c.c. nella doglianza sulla surroga; la Corte ha escluso un errore del giudice di merito
la Corte ha osservato che la surroga del garante escusso nei diritti del creditore era stata implicitamente riconosciuta tramite l'ammissione al passivo per il medesimo importo già ammesso per il comune
richiamato dalla ricorrente per sostenere la surrogazione del fideiussore; la Corte non ha accolto la censura
art. 98 legge fall.
norma processuale dell'opposizione allo stato passivo utilizzata per impugnare il decreto del giudice delegato
richiamato per la doglianza di omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la Corte ha ritenuto che il rigetto fosse comunque implicito
art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
menzionato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Il credito del fideiussore o garante che paghi il creditore dopo l'apertura del fallimento del debitore principale conserva natura concorsuale se la garanzia trae origine da un rapporto sorto prima della procedura; il pagamento successivo non è sufficiente, di per sé, a conferirgli prededuzione.
- La prededuzione richiede un nesso qualificato con la procedura concorsuale e non può essere affermata solo perché il pagamento del terzo abbia, in concreto, favorito la massa o liberato un bene; occorre verificare anche l'eventuale autorizzazione della procedura o altra specifica base giuridica.
- La prospettazione di un titolo diverso da quello esaminato nel merito, quando non sia stata sottoposta al giudice di merito, è inammissibile in cassazione se comporta una nuova ricostruzione fattuale o giuridica della causa petendi.
- La surrogazione del fideiussore escusso nei diritti del creditore originario può ritenersi correttamente applicata anche in via implicita quando il giudice ammetta il credito del garante nei limiti già riconosciuti al creditore sostituito.
- L'omessa pronuncia può essere esclusa quando il rigetto della domanda subordinata risulti logicamente implicito nella decisione resa sulla domanda principale o nel riconoscimento di un importo incompatibile con la pretesa maggiore.
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