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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12154/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore assunto a termine per lavori di sistemazione idraulico-forestale aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con due amministrazioni regionali siciliane dal 1987 al 2014, per una durata complessiva superiore ai 36 mesi. In primo grado la domanda era stata accolta con condanna al pagamento di 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; in appello, invece, la domanda era stata dichiarata inammissibile per decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, ritenendosi che i singoli contratti avrebbero dovuto essere impugnati nei termini decadenziali previsti dalla norma, anche se privi di forma scritta. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 32 l. n. 183/2010, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la decadenza non sarebbe applicabile all’ipotesi di superamento del limite dei 36 mesi ex art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, ma solo all’impugnazione della nullità del termine; inoltre ha sostenuto che l’azione proposta aveva natura risarcitoria e non impugnatoria di un atto datoriale, sicché sarebbe soggetta alla sola prescrizione ordinaria; 2) violazione in punto spese, per asserita eccessività della liquidazione operata in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine decadenziale dell’art. 32 l. n. 183/2010 si applica anche all’azione volta a far accertare l’abusiva reiterazione di contratti a termine e il superamento del limite complessivo di durata, dovendosi far decorrere la decadenza dall’ultimo contratto stipulato tra le parti. Nel caso concreto, pur osservando che la corte di merito aveva impropriamente riferito la decadenza a ciascun singolo contratto, la Cassazione ha valorizzato l’accertamento decisivo, non specificamente censurato, secondo cui anche rispetto all’ultimo contratto il termine non era stato rispettato. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo sulle spese, perché non deduceva la violazione dei limiti tariffari né indicava analiticamente le voci asseritamente liquidate in eccesso. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 183/2010

    comma 4, lett. a); commi 3 e 4

    la decadenza prevista per l’impugnazione del contratto a termine si applica anche all’azione di accertamento dell’abusiva reiterazione dei contratti e del superamento del limite di durata, con decorrenza dall’ultimo contratto intercorrente tra le parti; il richiamo agli artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001 individua l’oggetto dell’impugnazione, non esclude le violazioni degli artt. 3 e 5 del medesimo decreto.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    il superamento del limite complessivo di 36 mesi, anche se derivante dalla successione di più contratti, resta soggetto alla decadenza di cui all’art. 32 l. n. 183/2010.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della fattispecie, ma senza esito.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione restrittiva della decadenza, ma la Corte ha privilegiato un’interpretazione teleologica della norma.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza impugnata può essere corretta e integrata in cassazione quando il dispositivo sia conforme a diritto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il secondo motivo è stato trattato come censura inammissibile, priva di specificità adeguata.

  • art. 6 l. n. 604/1966

    richiamato come parametro di estensione della decadenza al contratto a termine dall’art. 32 l. n. 183/2010.

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    la disciplina consente il termine nel contratto di lavoro subordinato entro il limite complessivo di 36 mesi, comprensivo di eventuali proroghe.

  • art. 2 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dall’art. 32 come parte del perimetro oggettivo dell’impugnazione del termine.

  • art. 3 d.lgs. n. 368/2001

    le violazioni delle condizioni ivi previste non restano escluse dalla decadenza di cui all’art. 32.

  • art. 4 d.lgs. n. 368/2001

    il rinvio serve a individuare anche la proroga del termine quale oggetto dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001

    la durata del contratto a termine non può superare i 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe.

  • d.l. n. 34/2014 conv. in L. n. 78/2014

    ha riformulato l’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001 sul limite di durata dei contratti a termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il presupposto processuale del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142

    indicato come base del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione regionale siciliana.

Massime di principio

  • La decadenza prevista per l’impugnazione del contratto a termine si applica anche quando il lavoratore deduca l’abusiva reiterazione di più contratti e il superamento del limite complessivo di durata, non soltanto quando contesti la nullità del singolo termine apposto al contratto.
  • Nel caso di successione di contratti a termine, il termine decadenziale decorre dall’ultimo contratto stipulato tra le parti, poiché la serie contrattuale precedente rileva come presupposto fattuale della domanda.
  • Il rinvio normativo contenuto nella disciplina della decadenza serve a individuare l’oggetto dell’impugnazione e non limita la decadenza alle sole violazioni espressamente richiamate, quando queste attengano alla legittimità del termine o della proroga.
  • Il diritto al risarcimento da abusiva reiterazione dei contratti a termine è autonomo sul piano prescrizionale, ma resta collegato al medesimo fatto costitutivo: il mancato rispetto del termine decadenziale impedisce l’esame della domanda.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica specificamente la violazione dei limiti tariffari e le singole voci asseritamente liquidate in modo erroneo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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