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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08649/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda volta a dichiarare illegittima la cancellazione dalla Gestione mezzadri e la conseguente iscrizione nella Gestione coltivatori diretti operata dall'INPS dopo una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità di un contratto di mezzadria con un concedente. Chiedevano il ripristino della precedente posizione contributiva, anche invocando la disciplina del procedimento amministrativo e l'art. 8 del d.P.R. n. 818/1957, nonché il risarcimento dei danni. Nel ricorso per cassazione articolavano nove motivi: (1) violazione del principio dispositivo e delle norme sulle prove per l'uso di un'indagine istruttoria autonoma mediante audizione di un funzionario INPS; (2) irrituale acquisizione di informazioni e documenti tramite prova testimoniale; (3) erronea qualificazione della deposizione del funzionario come testimonianza o consulenza tecnica; (4) omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla violazione della legge sul procedimento amministrativo; (5) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 8 d.P.R. n. 818/1957 anche alle gestioni dei lavoratori autonomi; (6) erronea valorizzazione del giudicato formatosi tra ricorrenti e concedente nei confronti dell'INPS; (7) mancata compensazione delle spese per asserita applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; (8) illegittima statuizione sul raddoppio del contributo unificato; (9) condanna alle spese nonostante l'INPS fosse difeso da propri dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il giudice del lavoro può utilizzare poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. per chiarire dubbi residui; ha dichiarato inammissibile il terzo perché la valutazione di attendibilità e sufficienza della prova è riservata al giudice di merito; il quarto per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo stata trascritta o localizzata l'atto di appello; il quinto perché l'art. 8 d.P.R. n. 818/1957 ha natura eccezionale e presuppone un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria, non invocabile fuori da un rapporto assicurabile legittimamente istituibile; il sesto perché l'INPS può avvalersi di giudicati inter alios sui presupposti di fatto dell'obbligazione contributiva; il settimo perché la mancata compensazione delle spese non è censurabile in cassazione; l'ottavo per difetto di interesse, dato che la sentenza si limitava a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato senza condannare espressamente; il nono perché la qualità di dipendenti dei difensori INPS era questione di fatto non dedotta ritualmente nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa, poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva apprezzabile oltre il deposito della procura. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro asseritamente violato in tema di decisione sulla prova, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile alla luce dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo insieme alle norme sulle prove; non è stata ravvisata violazione rilevante in cassazione.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; censura ritenuta inammissibile.

  • art. 253 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte ha valorizzato i poteri officiosi del giudice del lavoro.

  • art. 421 c.p.c.

    Il giudice del lavoro può ammettere anche d'ufficio prove idonee a superare i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie già ritualmente acquisite.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la censura sull'uso di informazioni documentali è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 213 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; non è stata accolta la tesi di un uso irrituale delle informazioni dalla pubblica amministrazione.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha escluso che la valutazione della deposizione potesse essere sindacata in sede di legittimità.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non è stato accolto il rilievo sulla qualificazione del funzionario come testimone o consulente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi quarto, quinto e ottavo; le relative censure sono state giudicate inammissibili o prive di interesse.

  • art. 8 d.P.R. n. 818/1957

    Ha carattere eccezionale e opera solo se esiste un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria; non si applica fuori dai casi in cui il rapporto assicurabile sia legittimamente instaurabile o prorogabile.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi tra i ricorrenti e il concedente può essere opposto/considerato dall'ente previdenziale quanto all'accertamento dei fatti rilevanti per l'obbligazione contributiva.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La decisione di non compensare le spese non è censurabile in cassazione; la diversa deduzione dei ricorrenti è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    La sentenza che respinge l'appello può dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato; non occorre una statuizione di condanna in senso stretto.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel nono motivo per contestare la condanna alle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti; il difetto di autosufficienza ha determinato l'inammissibilità del quarto motivo.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Le censure sono inammissibili quando la questione è già regolata da un orientamento di legittimità consolidato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi per acquisire elementi utili a superare i dubbi residui emersi dalle prove ritualmente acquisite, senza violare di per sé il principio dispositivo.
  • In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della valutazione delle prove, né l'attendibilità o sufficienza di una deposizione, salvo vizi motivazionali dedotti nei limiti consentiti.
  • Le censure per omessa pronuncia o violazione del principio di specificità richiedono che il ricorrente indichi e trascriva compiutamente gli atti processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'art. 8 del d.P.R. n. 818/1957, essendo norma eccezionale, si applica solo in presenza di un valido rapporto di assicurazione obbligatoria; non può essere esteso a ipotesi in cui tale rapporto non sia legittimamente configurabile.
  • L'ente previdenziale può fondarsi su giudicati formatisi tra altre parti per accertare fatti rilevanti ai fini dell'obbligazione contributiva, quando tali accertamenti siano pertinenti al rapporto dedotto.
  • La mancata compensazione delle spese processuali non è di regola censurabile in cassazione, salvo ipotesi specifiche previste dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'accertamento dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, anche senza una condanna espressa al pagamento nella motivazione.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto non dedotte e documentate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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