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Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 19635 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 87 TUIR: a suo avviso non spettava il regime PEX, perché la partecipazione ceduta non sarebbe stata posseduta da almeno un anno nella consistenza rilevante per la plusvalenza. In particolare, Roma 2000 aveva ceduto il 40% di A.A. Srl il 3 ottobre 2008; il 3 novembre 2008 i soci B.B. avevano ceduto il 100% di A.A. a Torrino Srl; il 16 dicembre 2008 Roma 2000 aveva ceduto il 50% di C.C. Srl a D.D. Srl, riconducibile ai medesimi B.B. L’Agenzia sosteneva che il valore della partecipazione in C.C. fosse stato incrementato dalla recente acquisizione di A.A. e che la quota di valore così trasferita non rispettasse il periodo minimo di possesso. Roma 2000 ha resistito con controricorso; il Pubblico Ministero aveva concluso per il rigetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando in via definitiva l’esito favorevole alla contribuente. Ha rilevato che era incontestato che Roma 2000 detenesse da oltre un anno le quote di C.C. cedute e che, pertanto, fosse soddisfatto il requisito soggettivo del periodo minimo di possesso. La fusione e la continuità dei valori fiscali non interrompono, di per sé, tale periodo. Un’eventuale contestazione di abuso o strumentalizzazione elusiva avrebbe dovuto essere formulata chiaramente nell’avviso di accertamento e provata; ciò non era avvenuto. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di giudizio: Euro 9.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Euro 200 per esborsi e accessori di legge. Non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 87, comma 1, TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

    Risulta incontestato, in questo giudizio, che le quote cedute di C.C. Srl risultavano detenute dalla cedente Roma 2000 Srl da oltre un anno, e la società possedeva quindi anche questo requisito abilitante alla fruizione del regime PEX, come evidenziato pure dal P.M. nelle sue conclusioni.

    Il requisito del possesso minimo di un anno va verificato con riferimento alle partecipazioni cedute e al possesso della società cedente. Se tale requisito è incontestatamente soddisfatto, la recente variazione di valore della partecipata non basta, da sola, a escludere il regime PEX.

  • Art. 172, comma 1, TUIR

    Continuità dei valori e neutralità dell'operazione che consentono di considerare l'operazione di fusione come improduttiva di effetti fiscalmente rilevanti, in quanto l'attività delle società coinvolte prosegue senza soluzione di continuità sulla base dei precedenti valori fiscalmente riconosciuti (ciò permette di evitare fenomeni di doppia imposizione e salti d'imposta). La neutralità fiscale milita pertanto, in generale, per l'irrilevanza della fusione per incorporazione nella partecipata ai fini dell'interruzione, anche solo pro quota, del minimum holding period come individuato all'art. 87 del Tuir.

    La fusione, in quanto fiscalmente neutrale e caratterizzata dalla continuità dei valori riconosciuti, non interrompe di per sé il periodo minimo di possesso richiesto per la PEX, neppure limitatamente a una parte della partecipazione.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha proposto il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato esaminato e rigettato perché infondato.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il contributo unificato aggiuntivo per la soccombenza non è stato applicato poiché la parte soccombente era un’Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per il requisito PEX del possesso minimo, occorre verificare da quanto tempo il cedente detiene le partecipazioni effettivamente cedute; un incremento recente del valore della partecipata non dimostra, da solo, che il requisito sia venuto meno.
  • Le operazioni societarie di fusione, in quanto normalmente neutrali e soggette alla continuità dei valori fiscali, non interrompono automaticamente il periodo minimo di possesso ai fini PEX.
  • Se l’Amministrazione ritiene che una sequenza di operazioni sia abusiva o diretta a ottenere indebitamente un vantaggio fiscale, deve contestare in modo chiaro l’abuso nell’avviso di accertamento e provarne i presupposti; non è sufficiente invocare in giudizio il solo effetto economico delle operazioni.
  • La soccombenza dell’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato non comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

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