Cassazione Civile, Ordinanza n. 07553/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto che agiva nella qualità di erede con beneficio d’inventario di un defunto aveva convenuto in giudizio una società chiedendo il pagamento di una somma di euro 420.000. La società aveva contestato l’esistenza del credito e, in subordine, ne aveva eccepito la prescrizione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, su impugnazione della società, aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa. In cassazione il soccombente in appello proponeva ricorso principale con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2560, comma 2, e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non sufficiente, ai fini della prova del credito, l’annotazione in bilancio di un debito esigibile oltre l’esercizio successivo pari a euro 420.000. La resistente proponeva anche ricorso incidentale, ma tardivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso principale improcedibile per mancato deposito della documentazione attestante la notifica della sentenza impugnata e comunque inammissibile per difetti di deduzione e per mancata pertinenza delle censure rispetto alla ratio decidendi; ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché, essendo la sentenza impugnata notificata il 28 aprile 2023, il ricorso per cassazione non poteva considerarsi procedibile senza il deposito della relata di notifica della decisione impugnata, non risultando tale documentazione né prodotta dal ricorrente né dalla resistente. Ha escluso l’applicabilità dell’eccezione elaborata dalle Sezioni Unite sul deposito surrogatorio della prova della notifica, poiché la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha aggiunto che, anche a voler superare l’improcedibilità, il ricorso sarebbe stato inammissibile: la doglianza ex art. 115 c.p.c. era priva di concreta illustrazione, quella ex art. 116 c.p.c. si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, quella ex art. 2729 c.c. non individuava correttamente i presupposti del ragionamento presuntivo e, in ogni caso, non era pertinente rispetto alla motivazione della sentenza d’appello, fondata non sulla negazione dell’esistenza del credito in sé, ma sulla mancata prova dell’elemento costitutivo della responsabilità della società cessionaria. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo previsto per il contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se esistente, è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, per consentire il controllo della tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare, rilevante ai fini del controllo di tempestività del ricorso.
La produzione della documentazione attestante la notificazione della sentenza da parte del controricorrente può sanare, in certi casi, il difetto di deposito da parte del ricorrente.
La sua violazione non può essere denunciata in modo astratto o meramente assertivo, ma richiede una concreta deduzione del vizio di utilizzazione delle prove.
La violazione della norma è configurabile solo nei limiti elaborati dalla giurisprudenza; non basta contestare la diversa valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
La censura era inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolveva in una rivalutazione del fatto; la decisione di merito richiedeva la prova dell’iscrizione del debito nelle scritture contabili della cedente.
Il ricorso non spiegava adeguatamente come i fatti dedotti potessero integrare i requisiti della presunzione semplice; la mancata applicazione di un ragionamento presuntivo, in assenza di una specifica deduzione, non è deducibile come violazione di legge ma nei limiti del vizio motivazionale.
Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale sia improcedibile o comunque non esaminabile.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite, poste a carico della parte soccombente principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa prova di notificazione è, di regola, requisito essenziale di procedibilità quando la decisione sia stata notificata; il controllo di tempestività è funzionale alla tutela del giudicato formale.
- Il difetto di deposito della relata può essere superato solo se la documentazione sia comunque nella disponibilità della Corte per effetto di produzione della controparte o di acquisizione del fascicolo d’ufficio nei casi previsti; tale rimedio non opera se non consente comunque di verificare il rispetto del termine breve.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare genericamente la valutazione delle prove o per sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio; occorre individuare un vero errore di uso della regola di giudizio o di attribuzione del valore legale della prova.
- La censura in tema di presunzioni semplici deve specificare i fatti noti, il percorso inferenziale e la decisività del fatto ignorato; in mancanza, il motivo si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito e risulta inammissibile.
- Il motivo di ricorso deve essere pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito è fondata su un diverso elemento costitutivo o su una diversa mancanza probatoria, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza.
- Il ricorso incidentale tardivo resta inefficace quando il ricorso principale sia improcedibile o non possa essere esaminato, con conseguente regolazione delle spese riferita alla sola parte che ha introdotto il giudizio di cassazione principale.
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