Cassazione Civile, Ordinanza n. 20636/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un consorzio di bonifica aveva lavorato per molti anni con una sequenza di ventiquattro contratti a tempo determinato, stipulati tra il 16 agosto 2000 e il 30 dicembre 2013, svolgendo mansioni prima di operaio comune e poi di operaio specializzato addetto alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche previste nei progetti operativi dell’ente. In appello era stata riconosciuta la nullità del termine solo per il contratto decorrente dal 3 dicembre 2001, con conseguente accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da quella data, ordine di ripristino del rapporto e condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 4,5 mensilità. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo contro la decisione d’appello, ma prima della trattazione il suo difensore ha depositato rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Consorzio ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha preso atto che la rinuncia non era stata accettata e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con condanna del ricorrente alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché, essendo stata depositata una rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha inoltre condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte d’appello per qualificare come rapporti di fatto quelli instaurati in violazione del divieto regionale di nuove assunzioni, con conseguente esclusione della conversione in rapporto a tempo indeterminato.
Richiamato dalla Corte d’appello come possibile fondamento della domanda risarcitoria per abuso del contratto a termine, ma la domanda è stata comunque rigettata perché ritenuta direttamente correlata alla richiesta di conversione negata.
secondo comma, ult. parte
Base processuale per la decisione camerale con riserva di motivazione.
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo non ricorrenti i relativi presupposti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non accettata dalla controparte, non determina l’estinzione del giudizio ma può condurre alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- In presenza di rinuncia non accettata, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, salvo diverso accordo delle parti.
- Quando il ricorso per cassazione diviene privo di interesse per effetto di fatti sopravvenuti, la Corte non esamina le censure di merito.
- Se il giudizio di cassazione è dichiarato inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse, il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se non ne ricorrono i presupposti di legge.
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