Sentenza del 17/04/2015 n. 7836 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi a ILOR, IRAP, IRPEF e ritenute alla fonte per gli anni 1995-1999. L'Agenzia ha contestato alla CTR di avere pronunciato su imposte e annualità diverse da quelle effettivamente oggetto degli appelli, violando l'art. 112 c.p.c. La società ha lamentato l'omessa pronuncia sul proprio appello incidentale. D.C.R. ha contestato la dichiarazione di tardività dei ricorsi, mentre O.C., socia accomandante, ha sostenuto di poter contestare la pretesa tributaria notificatagli tramite cartella, non essendole stato notificato l'avviso di accertamento originario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, rilevando un error in procedendo della CTR per avere deciso su imposte e periodi diversi da quelli devoluti in appello; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ha accolto il primo motivo incidentale della società per omessa pronuncia sul suo appello incidentale, dichiarando inammissibile il secondo. Ha rigettato il ricorso incidentale di D.C.R. Ha accolto il secondo motivo di O.C., stabilendo che il socio accomandante può impugnare la cartella e contestare anche gli atti presupposti non notificati, mentre ha rigettato il primo motivo. La sentenza è stata cassata nei punti oggetto delle censure accolte e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato decidendo su imposte e annualità diverse da quelle oggetto degli appelli e omettendo di esaminare una domanda della società.
Legge n. 289 del 2002, art. 15
La norma è stata richiamata in relazione ai termini per la definizione delle controversie e alla proroga dei termini processuali applicabile ai contribuenti che non avevano aderito alla definizione.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
La disposizione riguarda la definizione delle liti pendenti, ma la Corte ha ritenuto i motivi fondati su tale norma inammissibili o non pertinenti nel caso concreto.
D.L. n. 355 del 2003, art. 23 decies, comma 3, convertito dalla Legge n. 47 del 2004
La proroga dei termini rilevante per la controversia è stata individuata dalla sentenza con riferimento all'art. 15 della Legge n. 289 del 2002, non all'art. 16.
Il socio accomandante risponde dei debiti della società nei limiti della quota conferita.
È stato richiamato nel motivo di O.C. relativo agli effetti della pretesa tributaria societaria nei confronti del socio.
Art. 24 Cost.
Il diritto di difesa del socio è garantito consentendogli di contestare la pretesa originaria insieme all'impugnazione dell'atto notificatogli.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve rispettare rigorosamente i limiti dell'impugnazione: non può decidere su imposte, annualità o atti diversi da quelli devoluti, né omettere di esaminare domande ritualmente proposte.
- Quando una sentenza contiene più rationes decidendi, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione; un motivo riferito a una norma o a una questione diversa è inammissibile per non pertinenza.
- La tardività di un ricorso tributario deve essere valutata applicando la specifica disciplina dei termini vigente per l'atto e la procedura interessati; è necessario indicare con precisione la norma applicabile e le date di notifica e di proposizione.
- Al socio di una società di persone non deve necessariamente essere notificato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ma la prima notificazione della cartella o dell'avviso di mora deve consentirgli di contestare anche l'atto presupposto non notificato o irregolarmente notificato.
- La responsabilità del socio accomandante per i debiti tributari della società è limitata alla quota conferita, ma non viene meno il suo diritto di difesa e di impugnazione della pretesa.
- La cassazione con rinvio non definisce definitivamente il merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare le questioni nei limiti delle censure accolte e provvedere anche sulle spese.
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