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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32820/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Umbria che aveva riformato la decisione di primo grado: l'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 recuperando a tassazione redditi di capitale determinati sulla base di ingenti prelevamenti da conti correnti (intestati al ricorrente o a società del c.d. "Gruppo Mari") e successivo trasferimento di valuta in Svizzera, in assenza di dichiarazione. Il ricorrente ha contestato l'uso di presunzioni ritenute "deboli" e ha sostenuto di aver indicato elementi contrari (tra cui l'ipotesi di essere un "spallone", ovvero un esportatore professionale di valuta altrui), nonché ha sollevato, in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 d.P.R. 600/1973 (per presunta inversione dell'onere della prova) e ha dedotto che, in mancanza di prova di effettiva esportazione, non poteva applicarsi la presunzione di cui all'art. 12 del d.l. 78/2009 per motivi di irretroattività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'art. 41, ricordando che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può operare ricorso a presunzioni c.d. "supersemplici" con inversione dell'onere della prova, sicché il contribuente resta comunque legittimato a fornire prova contraria. Sul merito, la Corte ha ritenuto che l'ufficio avesse offerto un complesso quadro indiziario molto consistente: creazione di numerose società riconducibili al ricorrente, amministratori con precedenti penali e senza capacità imprenditoriale, comportamento non collaborativo del contribuente (anche distruzione di documentazione), operatività su conti intestati alle società, ingenti prelevamenti per milioni di euro, reiterati trasferimenti di valuta in Svizzera e mancanza di documentazione contabile che giustificasse tali prelevamenti come finalità aziendali. Il ricorrente non ha fornito prova contraria idonea a scalfire il quadro indiziario. Inoltre la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva applicato l'art. 12 d.l. 78/2009, quindi non sussisteva questione di irretroattività. Sono state condannate le spese di giudizio e liquidato il compenso.

Norme richiamate

  • artt. 2727 - 2728 - 2729 c.c.

    Norme sul mezzo di prova e sull'onere della prova nel diritto civile; richiamate per i principi generali sulla prova e sul compito del giudice in merito all'apprezzamento delle prove.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    Consente all'Ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di procedere mediante presunzioni c.d. "supersemplici", con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; la Corte conferma la legittimità di tale meccanismo, pur riconoscendo al contribuente la possibilità di fornire prova contraria.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Rilevato in rapporto ai limiti delle presunzioni; la sentenza ricordala relazione tra art. 38 (sulle presunzioni ordinarie) e la disciplina speciale dell'art. 41.

  • art. 12 d.l. 78/2009 (convertito L. 102/2009)

    Norma che introduce specifiche presunzioni in materia di trasferimento di capitali all'estero; nella specie non è stata applicata dalla sentenza impugnata e, perciò, non è stata rilevata la questione di irretroattività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Norma richiamata in ordine al contributo unificato processuale; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il relativo versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In caso di omissione della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni "supersemplici" (art. 41 d.P.R. 600/1973) che comportano l'inversione dell'onere della prova: al contribuente spetta provare l'inesistenza o l'irrilevanza fiscale dei redditi accertati.
  • Il giudice di merito può formare il proprio convincimento su un complesso di elementi indiziari anche quando singoli indizi non raggiungono il grado di gravità, precisione e concordanza richiesti dalle presunzioni ordinarie: la coesione e la convergenza di molteplici indizi rafforzano la tesi dell'Amministrazione.
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito probatorio né rivaluta il materiale probatorio: è incompetente a riformare la valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito, salvo vizi logico-formali o travisamenti monumentali della prova.
  • La sola allegazione di ipotesi alternative (es. di essere un "spallone") non è sufficiente se il contribuente non fornisce prove concrete e documentali che scalfiscano il quadro indiziario dell'Amministrazione.
  • Le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 41 per presunta violazione del diritto di difesa o per inversione dell'onere della prova sono difficilmente accolte, essendo consolidata la giurisprudenza che ne legittima l'applicazione con le garanzie di contraddittorio e possibilità di prova contraria.
  • L'applicazione di norme successive che introducono presunzioni o cambi di regime probatorio va valutata alla luce del principio di irretroattività; tuttavia è determinante verificare se la norma è stata effettivamente applicata nel caso concreto.

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