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Ordinanza

Ordinanza n. 1365/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza del TAR Lazio che ha proposto d'ufficio regolamento di competenza, ritenendo competente il TAR Campania per il giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva proposto dinanzi al TAR Campania un ricorso per l'ottemperanza di tre ordinanze emesse dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi degli artt. 665 e seguenti c.p.p., con le quali erano state revocate e dichiarate estinte confische aventi a oggetto terreni e ne era stata ordinata la restituzione alla proprietaria. L'esecuzione e la trascrizione dei provvedimenti erano state demandate alla Guardia di Finanza e all'Agenzia nazionale competente in materia di beni sequestrati e confiscati. Il TAR Campania aveva declinato la competenza in favore del TAR Lazio, ritenendo applicabile l'art. 135, comma 1, lettera p), c.p.a., in ragione del coinvolgimento dell'Agenzia nazionale e della materia dei beni confiscati. La ricorrente aveva riassunto il giudizio davanti al TAR Lazio. Quest'ultimo aveva tuttavia sollevato d'ufficio regolamento di competenza, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente l'esecuzione vincolata di provvedimenti del giudice ordinario e che, pertanto, la competenza funzionale spettasse al TAR nella cui circoscrizione aveva sede il giudice che aveva emesso i provvedimenti, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Il Consiglio di Stato era quindi chiamato a individuare il TAR competente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il TAR Campania, sede di Napoli, originariamente adito. Ha affermato che la competenza nel giudizio di ottemperanza è inderogabile e funzionale ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.a. Per l'ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; nel caso concreto, tale giudice era la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, ricompresa nella circoscrizione del TAR Campania. Il criterio speciale dell'art. 135, comma 1, lettera p), c.p.a. non era applicabile, poiché la controversia non riguardava l'impugnazione o l'applicazione di un provvedimento dell'Agenzia nazionale nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, ma la stretta e vincolata esecuzione di pronunce del giudice ordinario concernenti la restituzione dei beni. La disposizione sull'Agenzia non configura una competenza funzionale idonea ad attrarre ogni controversia relativa a beni confiscati. Non vi è stata pronuncia sulle spese, trattandosi di incidente sollevato d'ufficio. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    Il c.p.a. prevede espressamente la regola dell'inderogabilità della competenza per il giudizio di ottemperanza.

    La competenza per il giudizio di ottemperanza è inderogabile e funzionale.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Per le sentenze e gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario è competente il T.a.r. nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Radica la competenza funzionale presso il TAR territorialmente corrispondente alla sede del giudice ordinario autore del provvedimento da eseguire.

  • art. 135, comma 1, lettera p), c.p.a.

    La lett. p) del comma 1 dell’art. 135 c.p.a. [...] concerne le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del d.lgs. n. 159/2001 titolo II libro III, relative all’Agenzia nazionale.

    La competenza speciale non si applica alla mera esecuzione vincolata di provvedimenti del giudice ordinario e riguarda soltanto controversie attribuite alla cognizione amministrativa collegate ai compiti istituzionali dell'Agenzia.

  • art. 135, comma 2, c.p.a.

    Non prevale sulla regola dell'art. 113, comma 2, c.p.a. quando l'oggetto del giudizio è la stretta esecuzione di provvedimenti del giudice ordinario.

  • art. 114 d.lgs. 159/2011

    Il richiamo alla disciplina dell'Agenzia nazionale non giustifica l'attrazione della controversia presso il TAR Lazio quando non è impugnato alcun atto dell'Agenzia e l'attività richiesta è meramente esecutiva.

  • art. 665 c.p.p.

    Le ordinanze della Corte di Assise oggetto del giudizio di ottemperanza erano provvedimenti emessi nell'ambito dell'esecuzione penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza la competenza è inderogabile e funzionale.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza o un provvedimento equiparato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire.
  • La competenza funzionale speciale prevista dall'art. 135, comma 1, lettera p), c.p.a. per le controversie relative all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati opera soltanto per controversie attribuite alla giurisdizione amministrativa e collegate ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
  • La mera presenza dell'Agenzia nazionale tra i soggetti tenuti a eseguire un provvedimento non determina l'applicazione della competenza speciale del TAR Lazio.
  • Quando l'attività richiesta all'amministrazione consiste nella stretta e vincolata esecuzione di un provvedimento del giudice ordinario, senza possibilità per il giudice amministrativo di alterarne o integrarne il precetto, resta applicabile la regola dell'art. 113, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenzaInterdittiva e informazione antimafia
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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